Quesito sul bonus 110%: rileva la categoria agevolabile a fine lavori

Domanda: è chiaro che la fusione di più unità abitative non deve determinare a fine intervento un’abitazione di tipo A/1, A/8 o A/9. Gli interventi su un immobile accatastato A/8, che determinano due o più unità abitative di categoria A/7 possono rientrare nel superbonus? Il limite massimo di spesa degli interventi dovrà tenere conto del fatto che inizialmente esisteva un’unica abitazione?

Risposta: si perde il 110 per cento se, alla fine degli interventi effettuati, l’unità immobiliare acquisisce una categoria esclusa dalla detrazione maggiorata (A/1, A/8 e A/9), poiché è valida la situazione risultante alla fine dei lavori. Al contrario, ai fini della corretta applicazione delle detrazioni (autonomia e indipendenza, in particolare), si deve fare riferimento alla situazione all’inizio dei lavori.

Il 110 per cento spetta per interventi trainanti e trainati eseguiti su immobili «residenziali» esistenti alla data di inizio lavori, restando esclusi dal beneficio, per espressa previsione normativa, gli immobili appartenenti a categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli non aperti al pubblico).

Se, quindi, l’edificio è composto esclusivamente dalle categorie escluse, si ritiene che il 110 per cento non sia fruibile per gli interventi su parti comuni, trattandosi, di fatto, di parti relative alle unità non destinatarie della detrazione maggiorata.

Infine, in merito a quanto rappresentato, se alla fine dei lavori e con i detti interventi si realizzano unità immobiliari censite in categorie agevolabili, la detrazione maggiorata risulta fruibile, per quanto indicato in precedenza.

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