Operazioni dei Esenzione IVA ampia per le operazioni relative ai bitcoin

A seguito degli interventi della giurisprudenza comunitaria (cfr. causa C-264/14, Skatteverket vs David Hedqvist) e della prassi nazionale (cfr. ris. Agenzia Entrate 2 settembre 2016 n. 72), sono stati forniti i primi chiarimenti con riferimento alle operazioni che hanno a oggetto i bitcoin.

Nell’ambito di tale settore si registra, tuttavia, la presenza di ulteriori prestazioni per le quali l’attuale impianto normativo non consente di determinare con certezza il trattamento IVA da applicare (trattasi – ad esempio – della messa a disposizione di un digital wallet, dell’attività posta in essere dai miners o dei servizi di intermediazione forniti dalle piattaforme di scambio).

Una prima analisi di tali prestazioni è stata effettuata dal Comitato IVA (organo consultivo dell’Ue istituito in base all’art. 398 della direttiva 2006/112/Ce) con il Working Paper 4 febbraio 2016 n. 892, le cui conclusioni, seppur risalenti, risulterebbero tuttora valide.
In tale documento sono state, in primo luogo, fornite definizioni volte a comprendere più in dettaglio le tipologie di servizi legate ai bitcoin. Nello specifico:
– la messa a disposizione di un digital wallet (letteralmente “portafoglio digitale”), consiste nella fornitura – da parte di soggetti terzi – di un software (non necessariamente dietro pagamento di un corrispettivo) mediante il quale l’utilizzatore può “depositare” la moneta virtuale, mantenere traccia del proprio saldo ed interagire con altri utenti;
– l’attività dei miners (letteralmente “minatori”) consiste nel garantire il funzionamento del trasferimento di bitcoin attraverso la validazione delle operazioni che intercorrono tra i possessori della moneta virtuale (in altri termini, tali soggetti confermano la “bontà” della criptovaluta che un utente intende cedere). Per il lavoro svolto, i miners acquistano nuovi bitcoin (generati automaticamente dal sistema) e possono, altresì, ricevere dei corrispettivi extra (su base volontaria) da parte dell’utente coinvolto nella transazione.

In base all’analisi svolta sulle citate tipologie di servizi, ad avviso del Comitato IVA, gli stessi potranno considerarsi esclusi dal campo di applicazione dell’imposta in tutte le ipotesi in cui non sia previsto un apposito corrispettivo, in quanto – in virtù di quanto previsto dall’art. 26 della direttiva 2006/112/Ce (art. 3 del DPR 633/72) – le prestazioni di servizi a titolo gratuito rese per finalità di impresa non assumono rilevanza ai fini IVA.

Diversamente, qualora sia previsto uno specifico corrispettivo, l’attività posta in essere dai fornitori di digital wallet e dai miners (sempre che tali figure siano qualificabili come soggetti passivi d’imposta) dovrebbe generalmente considerarsi rilevante ai fini IVA.

Nello specifico per tali operazioni, qualora ritenute rilevanti ai fini dell’imposta, potrebbe, in primo luogo, trovare applicazione il regime di esenzione di cui all’art. 135, comma 1, lett. e) della direttiva 2006/112/Ce (art. 10, comma 1, n. 3 del DPR 633/72), il quale viene previsto non solo per la cessione di valute, ma anche per le “operazioni relative a valute” che presentano un sufficiente grado di connessione con detta cessione.
Ad avviso del Comitato IVA, i servizi di digital wallet potrebbero, infatti, essere in un certo modo assimilati al servizio di conto corrente offerto dalle banche (per il quale opera la citata esenzione), mentre le attività dei miners, essendo fondamentali per la tenuta e regolarità del sistema, risulterebbero sufficientemente collegate alla cessione dei bitcoin, potendo, dunque, essere considerate come “operazioni relative a valute”.

Infine, nel citato working paper è stato, altresì, esaminato il caso dei servizi di intermediazione offerti dalle piattaforme che, dietro pagamento di un corrispettivo, consentono l’incontro tra la domanda e l’offerta di bitcoin all’interno di un virtual marketplace.

Secondo il Comitato, tali prestazioni non presenterebbero, invece, un sufficiente grado di collegamento con la cessione della criptovaluta (ciò in quanto il servizio reso dalla piattaforma non sembrerebbe comportare alcun diritto o dovere per quest’ultima in merito al trasferimento dei bitcoin stessi), con conseguente impossibilità di applicare il regime di esenzione IVA.

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