Nuovo Dpcm anti-Covid: lockdown duro, medio e soft

Autunno, ed è di nuovo lockdown. Ecco, in sintesi, quel che ci aspetta da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre 2020, per quanto – come annunciato dal Presidente del Consiglio Conte – questa volta la serrata non interesserà l’intero territorio nazionale. Nel nuovo D.P.C.M., firmato nella notte, vengono infatti stabilite regole differenti a seconda della gravità della situazione epidemiologica, con la previsione di tre distinte aree – “gialla”, “arancione” e “rossa” – la cui composizione sarà stabilita dal Ministero della Salute sulla base di criteri condivisi con le Regioni e che saranno soggette a restrizioni e chiusure differenziate.

Il nuovo D.P.C.M., firmato questa notte, non entrerà in vigore fino a giovedì 5 novembre 2020, data a partire dalla quale, e per almeno 15 giorni, quelle che chiameremo aree rosse” – ovvero quelle a massimo rischio – dovranno subire una chiusura pressoché totale, estremamente simile a quella imposta lo scorso marzo; a fianco delle aree “rosse” si avranno aree che potremmo definire “arancioni”, ovvero a rischio, ma di fatto l’intera nazione passa da “bianca” a “gialla”, visto che vengono introdotte misure più restrittive rispetto a quelle già in vigore in base ai precedenti D.P.C.M., misure che varranno anche nei territori che versano in una situazione non così grave come quelle delle aree rosse e arancioni.

È quindi evidente che di fondamentale importanza è la composizione delle aree; al momento della stesura del presente contributo non si hanno certezze in merito, ma è comunque un dato pressoché certo che in zona rossa finiranno, come minimo, Lombardia, Piemonte e Calabria, cui potrebbero aggiungersi altre Regioni, quali la Valle D’Aosta.

A stabilire con precisione le aree sarà il Ministero della Salute, con propria ordinanza, basando la propria decisione sul monitoraggio dei dati epidemiologici, secondo i criteri che sono stati condivisi con la Conferenza delle Regioni e Province autonome. I dati saranno rivisti con frequenza almeno settimanale, e di conseguenza le aree potranno variare nella loro composizione nel tempo. In ogni caso, a partire dal momento in cui le ordinanze del Ministero della Salute verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le disposizioni si applicheranno dal giorno successivo, e pare per un periodo minimo di 15 giorni.

Andiamo nel seguito sinteticamente a riportare le novità contenute nella bozza del provvedimento rispetto alle misure dapprima vigenti, distinguendole per area.

Area gialla: intero territorio nazionale salvo maggiori restrizioni

Come si è detto in premessa, su tutto il territorio nazionale vengono imposte nuove restrizioni rispetto al precedente D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Le indicazioni a seguire sono quelle meno stringenti, che varranno solo per le aree a minor rischio.

    • Coprifuocodalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).
    • Strutture di vendita medie e grandichiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
    • Commercio al dettaglioautorizzato – nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza, salvo quanto previsto al punto precedente;
    • Ristorazionerestano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
    • Servizi alla personaautorizzato – nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza.
    • Giochi, scommesse e similarisospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.
    • Mostre, musei, luoghi culturalisospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.
    • Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l’attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
    • Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
    • Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL).
    • Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
    • Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professionesospesi, salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).
    • Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

Area arancione: ad elevata gravità

La “zona arancione” comprenderà aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (definita nel D.P.C.M. come “scenario di tipo 3”); come tale è soggetta alle stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive.

    • Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    • Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati.
    • Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Area rossa: massima gravità

Con il termine “zona rossa” intendiamo identificare le aree che, dall’analisi dei dati epidemiologici, dimostrano uno scenario di massima gravità, con livello di rischio alto (“scenario di tipo 4”). In queste aree vengono conseguentemente, adottate le misure più stringenti in assoluto. Valgono quindi le regole previste per l’area gialla (ovvero quelle che valgono su tutto il territorio nazionale), cui si aggiungono disposizioni particolarmente restrittive e specifiche:

    • Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la “zona arancione”, gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
    • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che saranno individuate da uno specifico allegato al decreto e che potranno continuare l’attività anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l’accesso solo alle attività autorizzate. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
    • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
    • Ristorazione: sospesa, valgono le medesime regole della zona arancione.
    • Servizi alla persona: sospesi, (barbieri, parrucchieri ecc.), anche se pare che la decisione sarà rivista nel testo definitivo. Restano permessi solo alcuni servizi che saranno specificatamente individuati da un allegato al decreto.
    • Scuoladidattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.

Conclusioni

Di fatto, è lockdown, almeno per una fetta consistente del territorio nazionale. Si evidenzia, tuttavia, che su tutto il territorio nazionale restano aperte le attività commerciali all’ingrosso e le attività industriali, nonché quelle professionali, mentre viene imposto alla pubblica amministrazione di dare massima attuazione al lavoro agile, fornendo analoga raccomandazione ai datori di lavoro privati.
Riferimenti normativi:

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