Novità e semplificazioni nel “correttivo-bis” alla Riforma dello sport

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto agognato “Correttivo-bis”, D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, il cui testo seppur approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 26 luglio è stato reso noto solo nella serata del 4 settembre 2023. Ora finalmente le novità e le semplificazioni apportate al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ma non solo, sono pienamente operative e segnano un altro piccolo ma significativo miglioramento della disciplina introdotta con la Riforma, avendo il Correttivo-bis accolto parte delle osservazioni avanzate durante le audizioni parlamentari.
Vediamo le variazioni principali rispetto alla versione vigente del menzionato D.Lgs. n. 36/2021.

Inail: soggetti esonerati

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, viene previsto l’esonero dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori sportivi, diversi dai lavoratori dipendenti se inquadrati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (rappresentando questa la forma “tipica” di lavoratore sportivo in base all’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021).

Tale esonero prescinde dall’eventuale soglia di esonero contributivo (5.000 euro) o fiscale (15.000 euro), e si applica a tutti i co.co.co. lavoratori sportivi indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti, ai quali dunque è applicabile “esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento tramite una Federazione sportiva nazionale, un Ente di promozione sportiva ovvero una Disciplina sportiva associata.

Nessun adempimento INAIL pertanto dovrà essere operato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai propri lavoratori sportivi (atleti, allenatori, preparatori, direttori sportivi, ecc.) inquadrati mediante un contratto di co.co.co. (essendo addirittura esentate dall’apertura della posizione INAIL “Azienda” qualora operanti esclusivamente con tali tipologie contrattuali).

Tuttavia, essendo l’esonero limitato ai lavoratori sportivi, così come individuati dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, lo stesso non opera per le co.co.co amministrativo-gestionali, che non rientrano per espressa previsione dell’art. 37 tra le figure di lavoro sportivo.

Per tali collaborazioni, infatti, pur applicandosi le stesse soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi operanti nei settori dilettantistici e inquadrati come co.co.co. o con partita IVA, dovrà essere operata la preventiva iscrizione all’INAIL, calcolata l’autoliquidazione e versati i relativi premi.

Presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Relativamente alla presunzione legale (relativa) di cui all’art. 28, comma 2, secondo il quale il rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo risulti configurato nella forma della co.co.co (che dunque rappresenta la forma “naturale” di rapporto di lavoro sportivo dilettante), il Correttivo-bis innalza da 18 a 24 ore settimanali la soglia entro cui tale presunzione opera, soglia rispetto alla quale – si rammenta – non va conteggiato il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive (gare, tornei, partite, ecc.).

Non è stata invece accolta sul tema la proposta di conteggiare tale soglia oraria a livello medio annuale / per stagione sportiva, ovvero di fissare un monte ore annuo / per stagione sportiva, che avrebbe consentito di ricomprendere nella presunzione anche quei rapporti in cui l’impegno orario varia da settimana a settimana con possibile superamento, in alcune settimane, della soglia medesima.

La misurazione pertanto va effettuata settimana per settimana.

Ulteriore semplificazione degli adempimenti

Il Correttivo-bis semplifica ulteriormente gli adempimenti a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in qualità di datori di lavoro nei confronti di lavoratori sportivi qualora gli stessi risultino inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.

In particolare, con effetto dal 5 settembre 2023, risulta che per i co.co. co. “sportivi dilettantistici”:

  1. le comunicazioni preventive al Centro per l’impiego sono obbligatorie per tutti i rapporti di co.co.co sportiva (nel testo previgente era prevista l’esenzione per i rapporti con compensi inferiori a 5.000 euro annui), e devono essere effettuate attraverso il Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RAS), entro e non oltre entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro (art. 28, comma 5);
  2. la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (UNIEMENS) può essere effettuata sia con i canali ordinari che mediante il RAS (art. 35, comma 8-quinquies);
  3. il Libro Unico del Lavoro può essere tenuto attraverso il RAS, in un’unica soluzione, entro30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30 gennaio 2024 per l’anno 2023), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente; nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (art. 28, commi 4 e 5);
  4. in sede di prima applicazione, tutti gli adempimenti (es. comunicazioni al RAS) e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive dilettantistiche, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 (art. 28, comma 5).

Quest’ultima facilitazione è di particolare importanza in quanto consente ai circoli sportivi dilettantistici di procedere fin da subito al pagamento dei compensi spettanti ai propri collaboratori sportivi relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, senza doversi preoccupare né dei relativi versamenti contributivi, né dell’espletamento dei relativi adempimenti, che potranno essere espletati – attraverso il RAS – comunque entro e non oltre il mese di ottobre 2023.

Importante aspetto operativo che non può essere dimenticato e legato al passaggio dei propri collaboratori sportivi dalla figura di volontari “indennizzata” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR a quella di “lavoratori sportivi” è la necessità di utilizzare per il pagamento del compenso di strumento tracciabili (es. bonifico bancario) così come previsto dall’art. 1, commi 910913, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017).

Giova comunque ricordare che tutte le suesposte semplificazioni non si applicano in relazione ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata, né per i rapporti di co.co.co amministrativo-gestionale, per i quali sono necessari gli ordinari adempimenti del datore di lavoro, quali, oltre alla già ricordata INAIL, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (UNILAV), la comunicazione telematica UNIEMENS all’INPS, la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), l’emissione del prospetto paga, il tempestivo pagamento di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali attraverso i modelli F24.

Di notevole impatto anche le semplificazioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di controlli sanitari: il Correttivo-bis infatti consente l’utilizzo della certificazione rilasciata dal medico sportivo anche per certificare, da parte del medico del lavoro competente, l’idoneità all’attività non riferita all’attività sportiva ma soprattutto, relativamente ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori ai 5.000 euro, consente di applicare le disposizioni agevolate dell’art. 21, comma 2, del Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), le quali per i lavoratori autonomi e le imprese familiari contemplano minori oneri in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro (art. 33, comma 1).

Lavoro occasionale

Il Correttivo-bis introduce la possibilità per associazioni e società sportive dilettantesche, Organismi di affiliazione, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a., di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.

Infatti, dal tenore letterale dell’art. 25, comma 3-bis , sembra potersi applicare sia il rapporto di “lavoro occasionale” ex art. 222 del Codice civile sia quello “occasionale accessorio” ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

In tal caso, viene precisato, si applicherà il regime ordinario e non quello agevolato previsto per il lavoro sportivo.

Pubblici dipendenti

Ai sensi dell’art. 25, comma 6, i dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono prestare la propria attività in qualità di volontari, in favore anche di associazioni e società sportive dilettantistiche purché al di fuori dell’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa semplice comunicazione all’Amministrazione di competenza.

Tuttavia, nel caso in cui sia prevista una retribuzione (ovvero una dazione di denaro o in natura a titolo di “rimborso forfettario”), sarà necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di competenza al c.d. secondo lavoro.

Il datore di lavoro P.A. dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di determinati parametri, che saranno definiti con Decreto assunto di concerto dal Ministero della P.A. e dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro dell’Università e della Ricerca.

Si applica sul punto il meccanismo del silenzio assenso, dal momento che, se 30 giorni dalla ricezione della domanda, l’Amministrazione non risponde, l’autorizzazione deve intendersi accordata.

Volontari

Relativamente al regime dei volontari, sostanzialmente confermato, il Correttivo-bis ha aggiornato l’art. 29, comma 2, prevedendo, in linea con quanto accade già nel Terzo settore, la possibilità di rimborsare al volontario di spese non documentate ma supportate da autocertificazione rilasciata dal volontario entro il limite massimo di euro 150 mensili, previa delibera dell’organo sociale competente su tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Natura degli enti sportivi dilettantistici

All’art. 6, comma 1, viene specificato che i circoli sportivi in ambito dilettantistico possono assumere la forma associativa (con o senza personalità giuridica) ovvero quella societaria (società di capitali o cooperativa).

Viene quindi esclusa, salvo l’adozione della veste di ente del Terzo settore (ETS), la possibilità di praticare le attività sportive dilettantistiche (e di iscriversi al Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche) in forma di fondazione, comitato o di altri enti diversi.

Statuti

Per quanto riguarda i contenuti da includere negli statuti così come esplicitati all’art. 7, comma 1, il nuovo comma 1-quater sancisce un maggior termine per aggiornare gli stessi (31 dicembre 2023), sottolineando come la mancata conformità ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RAS) e, per gli enti già iscritti, la conseguente cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Sotto il profilo fiscale l’art. 12, comma 2-bis, ha previsto l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie poste in essere entro il 31 dicembre 2023 qualora aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021.

Sedi e luoghi di attività

Il nuovo art. 7-bis, in analogia con quanto già previsto per il Terzo settore, ha sostanzialmente previsto la possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche di stabilire le proprie sedi in cui svolgere le relative attività statutarie (escluse quelle di tipo produttivo) in immobili e locali a prescindere dalle destinazioni d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle stesse (ad es. capannoni industriali o magazzini) senza dover richiedere il cambio di destinazione d’uso, sempre nel rispetto dei requisiti tecnici eventualmente richiesti dalle norme regionali o dai regolamenti federali.

Attività secondarie

Accanto alle prevalenti attività sportive le associazioni e società sportive dilettantistiche possono, se previste in statuto ed entro i criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, svolgere attività di carattere secondario e strumentale alle stesse.

Tuttavia, per espressa previsione del nuovo comma 1-ter è stato previsto che la violazione ai criteri di cui sopra per 2 esercizi consecutivi abbia la conseguenza diretta della cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche.

Lavoratori sportivi: definizione e individuazione delle mansioni

Il novellato art. 25 ridefinisce la figura del lavoratore sportivo, prevedendo anzitutto che deve considerarsi tale chi, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, appartenendo alle 7 categorie individuate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), esercita l’attività verso corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RAS (associazione o società sportiva dilettantistica), nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI e del CIP, delle associazioni benemerite, anche paralimpiche, e di Sport e Salute S.p.a.

Inoltre è lavoratore sportivo ogni altro soggetto tesserato che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche (e non anche degli EPS, che devono quindi adeguarsi a quanto previsto dalle Federazioni o Discipline Sportive), tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive.

Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, oltre a quelle esplicitate all’art. 25, nel primo periodo del comma 1, sono approvate con Decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’elenco delle mansioni sarà tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno.

In ogni caso, non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale e le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (professioni c.d. “ordinistiche” quali, ad es. il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l’avvocato, il commercialista, ecc.).

Arbitri, direttori di gara e figure similari

All’art. 25 sono stati inseriti 2 commi (6-bis6-ter) contenenti una nuova disciplina per i direttori di gara e gli altri soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

A tali soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’art. 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. limitando per gli stessi le attività svolte entro un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 in un arco temporale non superiore a 3 mesi.

Vengono semplificate le procedure amministrative per l’impiego di tali figure essendo sufficiente la mera comunicazione o designazione ad opera della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti, così come sono state previsti adempimenti e comunicazioni cumulative sia al Centro per l’impiego che al RAS.

Trattamento fiscale e previdenziale

Viene confermata l’esenzione fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi fino al limite di 15.000 euro annui prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, precisando che, per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti nei primi 6 mesi ai sensi dell’abrogata disposizione ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, fino alla soglia esente (10.000 euro).

È stata inoltre confermata l’esenzione da assoggettamento a contribuzione INPS per i compensi dei lavoratori sportivi assoggettati a gestione separata (co.co.co e P.IVA) fino al limite di 5.000 euro annui.

Viene invece introdotta ex novo l’esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati a co.co.co nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000 euro annui.

Assistenza nelle attività motorie e ruolo del chinesiologo

Relativamente ai corsi di attività motoria e sportiva svolti nell’ambito di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione (c.d. corrispettivi specifici ex art. 148, comma 3, del TUIR), risulta necessario il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità (SCIA mediante SUAP telematico).

Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo

Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, monitorando l’entrata in vigore della Riforma, sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, entro il prossimo 31 dicembre l’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

    1. promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell’ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente Decreto;
    2. effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell’ordinamento sportivo;
    3. esaminare le problematiche connesse all’entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
    4. pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

Modello EAS

Ai sensi del nuovo art. 6 del D.Lgs. n. 39/2021 è stato inserito il comma 6-bis che prevede per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS l’esonero dall’obbligo di trasmissione del modello EAS.

RAS e riconoscimento personalità giuridica

Il Decreto “Correttivo-bis” ha aggiornato l’art. 14 del D.Lgs. 39/2021 sia prevedendo un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica non inferiore a 10.000 euro sia modificando la procedura per l’acquisto della stessa.

Infatti, rivolgendosi ad un notaio, insieme alla domanda di iscrizione al Registro può essere presentata anche l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica (alla quale allegare il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale).

In caso di patrimonio minimo costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Ottenuta l’iscrizione, entro 30 giorni dalla relativa modifica, dovranno essere comunicati al RAS i verbali che apportano modifiche statutarie e/o della sede legale con gli statuti modificati, nonché quelli da quali risultino le modifiche degli organi statutari.
Riferimenti normativi:

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