Con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il Codice del Terzo settore (CTS) in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106.
Viene introdotta nel nostro ordinamento una figura nuova, l’ente del Terzo settore o ETS, che va sostituendo tutte le variegate figure introdotte nel tempo, a cavallo tra i due secoli, e che erano caratterizzate solamente dal fine non lucrativo perseguito.
Il presente articolo è un work-in-progress e sarà aggiornato costantemente con novità e approfondimenti.
CTS, ETS, ODV, APS, acronimi che stanno facendo venire il mal di testa a molte persone e che cercano sintesi di una riforma importante, travolgente e con molteplici criticità.
La prima criticità è rappresentata dai tempi lunghi in cui la riforma otterrà piena operatività in tutte le sue parti, per diversi motivi. Il primo è che i decreti attuativi a loro volta rimandano ad ulteriori decreti – circa quaranta – da approvarsi da parte di singoli ministeri e che ad oggi non sono stati adottati. Il secondo è che le disposizioni fiscali e di incentivazione che comportano benefici a vantaggio degli enti di terzo settore potranno entrare in vigore solo quando la Commissione Europea avrà dato atto che esse non costituiscono un elemento distorsivo della concorrenza e quindi ad oggi risultano non attive. Il terzo è che, essendo talune disposizioni impegnative o per gli enti di Terzo settore o per le amministrazioni pubbliche, il Codice prevede tempi di adeguamento più o meno lunghi; in particolare:
- il Codice prevede che gli statuti degli enti di terzo settore debbano adeguarsi a determinate norme (ad esempio che “La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”, art. 12), ma prevede (art. 101) un tempo di 18 mesi – quindi fino a febbraio 2019 – affinché questo avvenga (peraltro concedendo di farlo in assemblea ordinaria, quindi senza spese notarili);
- Il Registro unico del Terzo settore – uno dei cardini del Codice, visto che un ente è considerato di terzo settore e può accedere ai benefici connessi quando risulta iscritto al registro unico – sarà pienamente operativo nel febbraio 2019, dal momento che (art. 53) vi è un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi nazionali (definizione dei documenti da presentare, disposizioni relative alla tenuta e gestione del Registro) e ulteriori sei mesi affinché le Regioni provvedano agli aspetti di propria competenza. Nel frattempo, dice il Codice (art. 101), il requisito dell’iscrizione al Registro … si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore” (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, gli Albi regionali delle cooperative sociali).
Insomma, vi è un periodo transitorio in cui è necessario chiedersi quali disposizioni siano vigenti e quali siano rimandate ad un periodo successivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha a tal fine diffuso il 29 dicembre scorso la Circolare “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” nella quale fa il punto su alcuni degli aspetti relativi appunto ai tempi di attuazione della Riforma, su quali parti risultino immediatamente operative e quali no.
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