In vigore dal 19 novembre il Decreto “Aiuti-quater”

Per effetto della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, è entrato in vigore, il 19 novembre, il decreto legge “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176), recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. Suddiviso in 16 articoli, il decreto era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre.
Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali novità di carattere fiscale introdotte dal provvedimento.

Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176)
TAX CREDIT ENERGIA e GAS Sono stati prorogati i crediti d’imposta previsti dal Decreto “Aiuti-ter” (D.L. 23 settembre 2022, n. 144). In particolare, si prevede che tali agevolazioni fiscali siano riconosciute – alle stesse condizioni previste dal D.L. n. 144/2022 – anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
1. La norma prevede che i crediti d’imposta di cui all’art. 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, debbano essere utilizzati in compensazione secondo le regole ordinarie (di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), dai soggetti beneficiari oppure dai cessionari, entro il 30 giugno 2023.
2. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta in esame, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Con apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti contenuto e modalità di presentazione di tale comunicazione.
CARBURANTI – IVA ed ACCISE A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

1. le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I al Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) dei seguenti prodotti si applicheranno nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

2. sul gas naturale usato per autotrazione l’aliquota IVA è stabilita nella misura del 5 per cento;

3. non si applica l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.

Adempimenti in capo agli esercenti depositi commerciali
Entro il 13 gennaio 2023, gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

SUPERBONUS Al riguardo il Decreto-Legge dispone quanto segue:

  • l’anticipazione della rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini;
  • gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario;
  • l’introduzione della possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio fiscale per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare) (art. 119, comma 8-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • il Superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
BENEFIT AZIENDALI ESENTASSE Al fine di incrementare gli stipendi dei lavoratori, il Decreto “Aiuti-quater” prevede il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas). In particolare, si prevede per il 2022 l’innalzamento fino a 3.000 euro del tetto dell’esenzione fiscale dei “fringe benefit” aziendali.
RATEIZZAZIONE delle BOLLETTE È stata introdotta una disposizione che consentirà alle imprese di chiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas naturale la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
IMU – IMPRESE dello SPETTACOLO Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. In tal senso viene interpretato l’art. 78, commi 1-4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetto Decreto “Agosto”).
MEZZI di PAGAMENTO Per il 2023 si prevede il riconoscimento a favore degli esercenti di un credito d’imposta per la trasmissione della fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate; si tratta di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Utilizzo
Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

AUTOTRASPORTO – INCENTIVI DECRETO “AIUTI-TER” I contributi di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 (Decreto “Aiuti-ter”), destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).

Riferimenti normativi:

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