
Per effetto della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, è entrato in vigore, il 19 novembre, il decreto legge “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176), recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. Suddiviso in 16 articoli, il decreto era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre.
Nel seguente prospetto si riporta una sintesi delle principali novità di carattere fiscale introdotte dal provvedimento.
Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 176) | |
TAX CREDIT ENERGIA e GAS | Sono stati prorogati i crediti d’imposta previsti dal Decreto “Aiuti-ter” (D.L. 23 settembre 2022, n. 144). In particolare, si prevede che tali agevolazioni fiscali siano riconosciute – alle stesse condizioni previste dal D.L. n. 144/2022 – anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 1. La norma prevede che i crediti d’imposta di cui all’art. 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, debbano essere utilizzati in compensazione secondo le regole ordinarie (di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), dai soggetti beneficiari oppure dai cessionari, entro il 30 giugno 2023. 2. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta in esame, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Con apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti contenuto e modalità di presentazione di tale comunicazione. |
CARBURANTI – IVA ed ACCISE | A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
1. le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I al Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) dei seguenti prodotti si applicheranno nelle seguenti misure:
2. sul gas naturale usato per autotrazione l’aliquota IVA è stabilita nella misura del 5 per cento; 3. non si applica l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995. Adempimenti in capo agli esercenti depositi commerciali |
SUPERBONUS | Al riguardo il Decreto-Legge dispone quanto segue:
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BENEFIT AZIENDALI ESENTASSE | Al fine di incrementare gli stipendi dei lavoratori, il Decreto “Aiuti-quater” prevede il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas). In particolare, si prevede per il 2022 l’innalzamento fino a 3.000 euro del tetto dell’esenzione fiscale dei “fringe benefit” aziendali. |
RATEIZZAZIONE delle BOLLETTE | È stata introdotta una disposizione che consentirà alle imprese di chiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas naturale la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. |
IMU – IMPRESE dello SPETTACOLO | Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. In tal senso viene interpretato l’art. 78, commi 1-4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetto Decreto “Agosto”). |
MEZZI di PAGAMENTO | Per il 2023 si prevede il riconoscimento a favore degli esercenti di un credito d’imposta per la trasmissione della fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate; si tratta di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.
Utilizzo |
AUTOTRASPORTO – INCENTIVI DECRETO “AIUTI-TER” | I contributi di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 (Decreto “Aiuti-ter”), destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise). |
Riferimenti normativi:
- D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176.