Il decreto legge “Proroghe” n. 132 è in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 ed entrato in vigore il 30 settembre 2023, il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”. Tra gli adempimenti oggetto di modifiche: assegnazione, cessione, trasformazione agevolata; accesso al Fondo garanzia prima casa, rideterminazione del valore delle cripto-attività; compilazione quadro RS dei forfetari; utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas 1° e 2° trimestre 2023.

D.L. n. 132/2023 G.U. n. 228 del 29 settembre 2023

Art. 1 Termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione per gli under 36 Proroga al 31 dicembre 2023 per l’accesso al Fondo garanzia prima casa – Il termine di cui all’art. 64, comma 3, 1° e 2° periodo, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

L’art. 64 cit. ha infatti introdotto una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro. La legge di bilancio 2023 ha esteso l’applicabilità dell’agevolazione prima casa “giovani”, per gli atti di acquisto immobiliare degli “under 36” con ISEE inferiore a 40.000 euro fino al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Ciò limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che:

  • non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • e abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

più tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

L’art. 1 , comma 74, lett. b) della legge di bilancio 2023 aveva prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64 , comma 3, del D.L. n. 73/2021. Ora il D.L. n. 132/2023 porta tale termine al 31.12.2023. Il Fondo, istituito dall’art. 1, comma 48, lett. c) della legge n. 147/2013 e attuato per mezzo del D.M. 31 luglio 2014 , è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale. La misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale:

  • per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.
Art. 2 Rideterminazione del valore delle cripto-attività All’art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «al 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 novembre 2023». Viene quindi prorogato il termine per il versamento della sostitutiva.

NOVITÀ – Il decreto Proroghe modifica il termine per la rideterminazione del valore delle cripto-attività, rinviandolo dal 30 settembre (data già rinviata rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2023) al 15 novembre 2023. La legge n. 197/2022 ha previsto, infatti, la possibilità di versare (in massimo 3 rate annuali, con interessi pari al 3% annuo) l’imposta sostitutiva del 14% per l’affrancamento opzionale delle cripto-attività, possedute al 1° gennaio 2023.

Art. 3 Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento.

Troverà spazio nei dichiarativi del 2024 un codice dedicato a tale sospensione di versamento.

Art. 4 Assegnazione agevolata ai soci Confermato lo slittamento dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, in scadenza il 30 settembre 2023. Il differimento al 30 novembre 2023 riguarda la scadenza per redigere gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiando delle agevolazioni previste dall’art. 1, commi 100 ss., della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Adempimento Scadenza
Redazione atti di assegnazione, cessione e trasformazione 30.11.2023
Versamento integrale dell’imposta sostitutiva 30.11.2023
Compilazione quadro RQ Modello REDDITI 2024 (anno 2023) 30.11.2024

 

Art. 5 Fondo indennizzi risparmiatori Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.
Art. 6 Proroga termini quadro RS dei forfettari L’art. 6 differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021, relativi ai forfettari, possono, infatti, essere regolarizzati entro il 30.11.2024, senza sanzioni.

Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’art. 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale gli obblighi informativi di cui al predetto art. 1, comma 73, della legge n. 190/2014, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Compilazione righi da RS378 a RS381 Scadenza Sanzione
Anno 2021 30.11.2024 Nessuna
Anno 2022 30.11.2023 Se omesso o errato, la regolarizzazione oltre il 30.11.23 comporta la sanzione fissa di 250 euro, ridotta in base al ravvedimento operoso
Art. 7 Anticipato il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas del 1° e 2° trimestre 2023 Viene anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al 1° e 2° trimestre 2023:

CODICI TRIBUTO CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA

Utilizzo entro:
6960 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2022) – art. 15 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 31.12.2022
6961 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (2° trimestre 2022) – art. 4 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17
6963 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (2° trimestre 2022) – art. 3 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21
6968 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) – art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 30.09.2023
6970 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) – art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115
6983 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore ott-nov. 2022)
6985 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ott-nov. 2022)
6993 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dic. 2022)
6995 Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (dic. 2022)
7010 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trim. 2023) 15.11.23
7011 Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (1° trim. 2023)
7015 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (2° trim. 2023) 15.11.23
7016 Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (2° trim. 2023)

 

CODICI TRIBUTO Utilizzo entro:
6966 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (1° trimestre 2022) 31.12.2022
6962 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (2° trimestre 2022)
6964 Credito d’imposta a favore delle imprese non GASIVORE (2° trimestre 2022)
6969 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (3° trimestre 2022) 30.09.2023
6971 Credito d’imposta a favore delle imprese non GASIVORE (3° trimestre 2022)
6984 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (ott-nov. 2022)
6986 Credito d’imposta a favore delle imprese non GASIVORE (ott-nov. 2022)
6994 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (dic. 2022)
6996 Credito d’imposta a favore delle imprese non GASIVORE (dic. 2022)
7012 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (1° trim.- 2023) 15.11.2023
7013 Credito d’imposta a favore delle imprese non GASIVORE (1° trim. 2023)
7017 Credito d’imposta a favore delle imprese GASIVORE (2° trim.- 2023)
7018 Credito d’imposta a favore delle imprese non GASIVORE (2° trim. 2023)
Art. 8 Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili Di particolare interesse per i lavoratori, è presente la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) cd. fragili. Ricordiamo che sono definiti “fragili” i lavoratori dipendenti affetti da una patologia e/o condizione individuata dal decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022 (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione). All’art. 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, infatti, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

Qualora l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore deve essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Art. 15 Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza Il termine massimo di cui all’art. 4, comma 4-septies, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d’ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all’art. 4, comma 4-ter , del D.L. n. 347/2003.

Tra le misure contenute nel decreto dovrebbero figurare anche proroghe in materia sanitaria, di università e di istruzione.

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