Approvato il decreto Fisco-lavoro con fiducia

Ieri la Camera ha votato la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del Ddl. di conversione del DL 146/2021 (c.d. DL “Fisco-lavoro”), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato. Con questo via libera definitivo, si completa l’iter legislativo della prima “gamba” della manovra di bilancio, ancora però orfana della parte più consistente (la legge di bilancio per il 2022), in discussione presso le Commissioni del Senato.

Tra le principali novità si segnala, in primo luogo, l’ulteriore differimento al 31 gennaio 2022 del termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP stabilita dall’art. 42-bis comma 5 del DL 104/2020.

Sotto il profilo delle imposte dirette, viene meno il controllo formale dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, forniti da soggetti terzi, che non risultano modificati, per le dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Tra le agevolazioni, viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili; i benefici consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97 e degli interessi (si veda “Riversamento del ricerca e sviluppo senza sanzioni” del 16 ottobre 2021).

In materia di riscossione, è previsto che le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 siano pagate entro 180 giorni; inoltre, per gli avvisi bonari scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento è posticipato al 16 dicembre 2021 e va eseguito in unica soluzione. Le rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 dovevano, invece, essere pagate in unica soluzione entro il 9 dicembre 2021.
Inoltre, per le dilazioni dei ruoli in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive; il termine per pagare le rate scadute era fissato al 31 ottobre 2021.

In tema di IVA, vengono incluse nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di esenzione talune operazioni effettuate dagli enti associativi, mentre è esteso a ODV e APS con ricavi annui non superiori a 65.000 euro il regime di esclusione da IVA contemplato per il regime forfetario ex L. 190/2014.
Per quanto concerne gli adempimenti, le modifiche in tema di “esterometro” relative all’invio dei dati via Sistema di Interscambio sono differite al 1° luglio 2022 (si veda “Esterometro via SdI rinviato a luglio 2022” di oggi).
Inoltre, è prorogato per tutto il 2022 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie.

Tra le principali novità in materia di tributi locali si segnala che, ai fini IMU, è stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai contribuenti (si veda da ultimo “Decreto fiscale con impatto sui tributi locali” del 13 dicembre).

In materia di ammortizzatori sociali, si concedono ulteriori trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

In sede di conversione è stata inoltre soppressa la previsione per cui i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali potevano essere abilitati al rilascio del visto di conformità (si veda “Visto di conformità esteso agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali” del 22 ottobre). Per tali soggetti resta invece ferma l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Da ultimo, si segnala che, nonostante dal 1° gennaio 2022 sia operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per l’attività svolta dai cambiavalute è invece ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Con l’approvazione senza modifiche vengono però meno alcune proposte emendative di particolare “peso” per il mondo professionale, alcune delle quali potrebbero però “rivivere” in sede di discussione della legge di bilancio. Tra essi, ad esempio, gli emendamenti che avrebbero introdotto la possibilità di fruire alternativamente del “vecchio” Patent box o della nuova “super deduzione” per gli investimenti in beni immateriali.

Allo stesso modo, alcune proposte emendative riguardavano il mondo del lavoro autonomo, e si concretizzavano nella riduzione al 10% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, nella previsione di un pacchetto di norme sulle operazioni di riorganizzazione delle attività professionali mutuato da quelle valevoli per le imprese e nelle norme che regolerebbero la proroga automatica delle scadenze per i contribuenti in caso di malattia o infortunio del professionista che ne cura gli interessi.

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