Il decreto “Agosto” cambia ancora le date dei versamenti sospesi

Il Decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020) interviene nuovamente sulla proroga dei versamenti di ritenute, addizionali, IVA e contributi di marzo, aprile e maggio oggetto di sospensione ad opera dei D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto “Liquidità”) e, da ultimo, fissato al 16 settembre 2020, dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”). L’intervento, si presume l’ultimo della serie, in realtà non è un nuovo slittamento della data di scadenza, ma, piuttosto, un frazionamento degli importi dovuti con piani di rateazione molto più diluiti nel tempo. Infatti, si introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Vale dunque la pena di riassumere le scadenze di cui si parla, al fine di averne un quadro completo.

Le sospensioni approvate

Per comprendere quali imposte sono state sospese e quali contribuenti coinvolti è necessario fare una cronistoria dei vari decreti che si sono susseguiti.

Infatti, il quadro completo è frutto di una stratificazione di norme che, non solo hanno, via via, ridefinito il novero dei versamenti interessati, ma, è questa rappresenta la maggiore complicazione, hanno modificato i requisiti richiesti e, quindi, i soggetti interessati.

Ci sono però alcuni punti fermi che, salvo qualche eccezione di cui si dirà, valgono in tutti i casi:

La sospensione riguarda il versamento per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato:
a. delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973);
b. delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
c. dell’IVA;
d. dei contributi previdenziali e assistenziali;
e. dell’INAIL.

La sospensione dei versamenti del mese di marzo

sospendere alcuni versamenti per il mese di marzo ci ha pensato il D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 24/2020).

In particolare, era stato previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di 2019, la sospensione, con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 (in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili) dei versamenti delle imposte e contributi sopra indicati scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

La sospensione dei versamenti dell’IVA si applicava, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Invece, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020), i versamenti sospesi ai sensi del D.M. Finanze 24 febbraio 2020 andavano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (anche in questo caso, unica soluzione o 5 rate mensili).

Inoltre:

  • per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) era stata disposta la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il mese di aprile 2020 e dal 1° al 31 marzo 2020 dell’IVA con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili;
  • per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione per il mese di maggio 2020 di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

La sospensione per i mesi di aprile e maggio

Successivamente è intervenuto l’art. 18 del D.L. n. 23/2020 stabilendo la sospensione delle suddette imposte e contributi, relativamente ai mesi di aprile e maggio, con versamento il 30 giugno (in unica soluzione o in 5 rate) per le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

  • non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;
  • superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%.

Le suddette sospensioni si applicavano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:

  • a chi ha intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
  • ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.

La sospensione interessava anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Inoltre, l’art. 19 del Decreto ha previsto che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 potevano non essere assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo e provvigioni, da parte del sostituto d’imposta a condizione che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In tal caso, il soggetto interessato, rilasciando al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti, poteva effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili).

Lo slittamento al 16 settembre 2020

Come accennato, con il Decreto “Rilancio”, pur lasciando intatto l’impianto normativo delle suddette sospensioni di marzo, aprile e maggio, è stato uniformato, per tutti, il versamento al 16 settembre 2020 (artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020).

Anzi, più precisamente, entro il 16 settembre poteva essere versato tutto il dovuto o la prima di 4 rate mensili.

Inoltre, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, fermo restando il differimento al 16 settembre, il periodo interessato è stato esteso dal 31 maggio al 30 giugno.

Le novità introdotte dal Decreto “Agosto”

Il Decreto “Agosto” prova a mettere, per ora, l’ultima parola su questa lunga serie di ripensamenti da parte del legislatore.

Non viene, però, spostata la data di versamento che, pertanto, resta confermata al 16 settembre 2020.

Più precisamente, si stabilisce che i versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020 (quindi tutti quelli di cui si è detto in precedenza) possono essere anche effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Riferimenti normativi: D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 
 
  1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del  decreto-  legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione  di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il  16  settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre 2020. Il versamento del  restante  50  per  cento  delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto  gia'
versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.

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