
In aggiunta alla verifica dei requisiti patrimoniali minimi e al controllo sull’atto costitutivo e sulle modifiche statutarie, comprese quelle relative alla migrazione in altre sezioni del RUNTS, il decreto del Ministero del Lavoro, D.M. 15 settembre 2020, istitutivo del Registro, ha conferito al notaio diversi adempimenti da effettuare per l’iscrizione.
In particolare, l’ottenimento della personalità giuridica da parte di un ente non profit di nuova costituzione che intenda iscriversi al RUNTS e assumere la qualifica di ETS, necessita dell’intervento del notaio rogante, a cui è affidata anche la verifica della sussistenza dei requisiti di adeguatezza del patrimonio dell’ente al conseguimento degli scopi prefissati dall’atto costitutivo.
Sono diversi gli adempimenti effettuati dal notaio per l’iscrizione degli enti nel RUNTS. Innanzitutto deve verificare il patrimonio minimo nel caso di enti non profit costituiti dopo l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore che acquistano contestualmente la qualifica di ETS e la personalità giuridica. A seguire deve controllare sull’atto costitutivo e sulle modifiche statutarie, comprese quelle relative alla migrazione in altre sezioni. In mancanza dei requisiti dovrà astenersi dal richiedere l’iscrizione, dandone avviso tempestivamente, e non oltre 30 giorni, agli amministratori dell’ente.
Le sezioni del RUNTS
Ricordiamo che, come disposto dall’art. 46 del Codice del Terzo settore (CTS) le sezioni disponibili per iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) sono 7:
• Organizzazioni di volontariato (OdV)
• Associazioni di promozione sociale (Aps)
• Enti filantropici
• Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
• Reti associative
• Società di mutuo soccorso
• Altri enti del Terzo settore.
Nelle prime due sezioni andranno anche a confluire per trasmigrazione gli OdV e le Aps in modo automatico rispetto ai registri di provenienza. Il trasferimento dei dati di questi tipi di enti è disciplinato dall’art. 54 del Codice del Terzo settore e in sua attuazione dalle procedure riportate nel D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 e nell’Allegato C.
Ovviamente, ogni sezione è specifica per una diversa tipologia di ente che al momento della richiesta di iscrizione dovrà, in base al modello organizzativo e all’attività svolta, decidere la sezione di appartenenza salvo ipotesi di rispondenza dei requisiti ad altra sezione. In questo caso sarà l’ufficio stesso a suggerire una diversa collocazione dell’ente.
Il ruolo del notaio per l’ottenimento della personalità giuridica
Come previsto dall’art. 22, comma 2, del CTS il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo di un ETS che intenda conseguire la personalità giuridica, deve procedere entro 20 giorni a depositare l’atto presso il competente ufficio del RUNTS richiedendo l’iscrizione dell’ente, ma solo dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica.
Analoga procedura dovrà essere eseguita dal notaio anche nel caso in cui abbia ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o di una fondazione del Terzo settore (deposito entro 20 giorni presso il competente ufficio del RUNTS), richiedendone l’iscrizione. In tal caso la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge verte in particolare sulla consistenza del patrimonio minimo (non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni).
Pertanto, al notaio è riconosciuta la facoltà di rifiutarne l’iscrizione all’esito delle verifiche successive alla stipula.
Qualora il notaio che ha ricevuto il verbale dell’assemblea (o dell’organo competente per le fondazioni ETS) non ritenga sussistenti le condizioni richieste dalla legge, come già evidenziato in premessa, dovrà astenersi dal richiedere l’iscrizione nel RUNTS della relativa deliberazione, dandone avviso “tempestivamente e non oltre trenta giorni” agli amministratori o ai fondatori dell’ente, i quali possono nei successivi 30 giorni domandare in proprio l’iscrizione della delibera (il relativo potere di iniziativa compete anche ai singoli associati).
Opera, in quest’ipotesi, il principio del silenzio-rifiuto, che si verifica qualora l’ufficio del RUNTS non provveda entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Iscrizione nel RUNTS per ottenimento personalità giuridica
In pratica, possono verificarsi differenti situazioni in merito all’iscrizione nel RUNTS ed all’ottenimento della personalità giuridica. Infatti è opportuno fare diverse distinzioni:
- enti, costituiti dopo l’istituzione del RUNTS, che acquistano la qualifica di ETS e la personalità giuridica contestualmente, per effetto dell’iscrizione nel Registro. Tali enti devono redigere atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto del Codice del Terzo settore ed il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni di legge ed il patrimonio minimo, deve provvedere all’iscrizione nel registro;
- enti privi di personalità giuridica (costituiti prima o dopo l’istituzione del RUNTS ed iscritti allo stesso), che successivamente decidano di ottenere la personalità giuridica, previa delibera dell’organo competente verbalizzata da notaio per l’adeguamento dello statuto alla disciplina del CTS e dimostrazione della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dal comma 4 dell’art. 22 CTS. In questo caso il notaio che ha ricevuto il verbale, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte, deve provvedere ad iscrivere nel RUNTS le modifiche statutarie, con conseguente ottenimento della personalità giuridica;
- enti, costituiti prima o dopo l’istituzione del RUNTS, non aventi le caratteristiche ed i requisiti del CTS (es. denominazione) i quali, avendo ottenuto la personalità giuridica mediante il sistema concessorio ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, intendano in un secondo momento conseguire la qualifica di ETS mediante l’iscrizione nel RUNTS.
Tali enti provvederanno, con delibera del competente organo, ad accettare la decisione di conseguire la qualifica di ETS, adeguando il proprio statuto alle norme del CTS ed inserendo nella denominazione l’indicazione di Ente del Terzo settore, mediante verbale in forma pubblica, con conseguente obbligo del notaio (verificata la sussistenza delle condizioni previste) di chiedere l’iscrizione nel RUNTS, la quale determinerà la sospensione dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Acquisizione della personalità giuridica dopo l’istituzione del RUNTS
Dopo l’istituzione del RUNTS, un ente di nuova costituzione che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall’art. 4 CTS deve optare se assumere la qualifica di ETS o meno: nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente l’acronimo ETS (Odv o Aps). Ovviamente, in tal caso la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica prevede l’intervento del notaio rogante.
Qualora, invece, l’ente non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l’iscrizione nel RUNTS, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. n. 361/2000, con iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione o provincia autonoma.
Resta ferma la possibilità di chiedere in un secondo momento l’iscrizione nel RUNTS, previa assunzione delle necessarie modifiche statutarie, mediante verbale e controllo notarile ai sensi dell’art. 22, comma 6, CTS, con conseguente deposito dell’atto a cura del notaio per la sua iscrizione nel RUNTS.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4, 22, 46 e 54;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, Allegato C.