
Si riceve da cliente il seguente quesito: “Il forfetario che versa INPS gestione separata può acquistare crediti 110% da clienti e utilizzarli in compensazione in F24?“.
La gestione delle compensazioni dei crediti relativi ai bonus edilizi avviene entro il perimetro di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Pertanto, non dovrebbero esserci impedimenti per la compensazione anche con i debiti previdenziali.
La norma di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che la disposizione deve essere interpretata nel senso che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.
Tra i crediti compensabili rientrano anche quelli originati dai lavori di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (superbonus).