FAQ: come detrarre le spese di ristrutturazione in caso di comproprietà

Quesito ricevuto: “Mia moglie ed io abbiamo sostenuto in percentuali diverse le spese per una ristrutturazione edilizia, con fatture intestate solo a un soggetto o cointestate, senza tuttavia superare il limite complessivo dei 96.000 euro. Il Caf a cui ci siamo rivolti sostiene che il limite va ripartito in proporzione, perciò se io ho speso più di 48.000 euro perdo la differenza. Ma allora, se fosse così, un proprietario al 10% che si accollasse tutta la spesa potrebbe solo dedurre 9.600 euro. E’ possibile? Grazie per la cortese risposta.

La detrazione per ristrutturazione attualmente è riconosciuta su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per immobile e per anno. La detrazione prescinde dalle quote di possesso dell’immobile, ma è legata esclusivamente alle spese effettivamente sostenute, per cui anche in caso di comproprietari nulla vieta ad uno solo dei due di avere la detrazione per intero se ha sostenuto tutte le spese.

A far testo per l’agevolazione, infatti, sono solo le fatture e i relativi bonifici, come chiarito dalla circolare del Ministero delle finanze 57/1998, emanata al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni sulle detrazioni. Nel testo si legge infatti che in caso di comproprietà ciascun proprietario “indipendentemente dalla quota di possesso ha diritto a calcolare la detrazione in riferimento alle spese effettivamente sostenute“.

La circolare, emanata oltre 20 anni fa, ha stabiito un principio da allora in poi sempre applicato e ribadito in tutti i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate. Peraltro se lei ha la possibilità di accedere alla dichiarazione precompilata potrà verificare che la detrazione è stata riconosciuta con le regole sopra descritte, ossia sia lei che sua moglie potrete portare in detrazione per intero le fatture singolarmente intestate, mentre per quelle cointestate potrete detrarre la spesa a metà oppure, se nel bonifico è stato indicato il codice fiscale di un solo beneficiario, la detrazione sarà riconosciuta solo al soggetto indicato nel bonifico.

Di conseguenza se il Caf dovesse insistere nel fornire indicazioni diverse nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore delle norme, la facilità nel reperire queste informazioni, e quanto riportato nella dichiarazione precompilata, le conviene senza dubbio affidarsi ad un altro Caf.

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