
Dichiarazione dei redditi 2020, proroga della scadenza al 30 settembre per il modello 730, invio entro il 30 novembre per il modello Redditi. Sono queste le due date da ricordare per dipendenti, pensionati e titolari di partita IVA obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi 2020. Prima di analizzare le istruzioni per la compilazione e l’invio, è necessario partire dalle novità.
[NOTA 1] Le attuali norme riconoscono una detrazione per tutti gli inquilini titolari di contratti di locazione relativi all’abitazione principale. L’inquilino ha diritto ad una detrazione d’imposta che, in relazione al suo reddito, potrà variare da € 300,00 a € 150,00.
[NOTA 2] Qualora il contratto di locazione rientri nei cosiddetti contratti in regime convenzionale o a canone concordato (di solito nella formula di durata 3+2) l’inquilino ha diritto ad una detrazione d’imposta che, in relazione al suo reddito, potrà variare da € 495,80 a € 247,90.
[NOTA 3] Le attuali norme riconoscono una detrazione a favore dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione per abitazione principale, purché questa sia diversa da quella dei genitori. La detrazione prevista è pari a € 991,60 a condizione che il reddito non superi € 15.493,71.
[NOTA 4] Qualora un lavoratore dipendente trasferisca la propria residenza per motivi di lavoro ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla precedente residenza, in altra regione e sia titolare di un contratto di locazione, avrà diritto, per i primi tre anni, ad una detrazione d’imposta che, in relazione al suo reddito, potrà variare da € 991,60 a € 495,80.
[NOTA 5] La vendita ed il successivo riacquisto entro un anno di immobili acquistati con i “benefici prima casa” danno diritto ad uno credito pari all’imposta (iva o imposta di registro) pagata in occasione del primo acquisto, importo che in ogni caso non potrà superare quello pagato in occasione del secondo. Qualora il nuovo acquisto avvenga da privato tale credito potrà essere fatto valere già tramite il notaio in occasione della stipula dell’atto di “riacquisto”: nel caso in cui avvenga da impresa il credito dovrà necessariamente essere fatto valere in dichiarazione dei redditi.
[NOTA 6] L’acquirente o l’assegnatario di un immobile che abbia subito interventi di restauro o di risanamento conservativo ha diritto ad una detrazione del 50% da calcolare forfettariamente sul 25% del prezzo di vendita. Ai fini della detraibilità della spesa è necessario che la vendita o l’assegnazione sia effettuata entro 6 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
[NOTA 7] La detrazione è prevista nella misura del 65% per interventi la cui misura autorizzatoria sia stata attivata entro il 31 dicembre 2016 (per zone sismiche 1 e 2) per un importo massimo di 96.000 €. Per quelle la cui procedura sia stata attivata dopo il 1° gennaio 2017) per zone sismiche 1, 2 o 3) la detrazione spetta al 50, 70 o 80% a seconda della qualità dell’intervento, su 5 rate e per un importo pari a 96.000 € per anno. Le percentuali sono elevate a 75 o 85% per interventi su parti comuni di edifici condominiali. Le stesse percentuali vengono riconosciute in zona 1 anche nel caso di interventi su singole unità immobiliari, qualora si provveda a demolizione e ricostruzione con lo scopo di ridurne il rischio sismico.
[NOTA 8] L’acquisto di un box o di un posto auto di nuova costruzione è un intervento che rientra nella previsione della legge 27 dicembre 1997, n.449 (c.d. legge del 36%). La norma prevede la possibilità di detrarre un importo pari al costo sostenuto per la realizzazione del box o posto auto. A tale scopo è necessario richiedere un’attestazione al costruttore relativa a tali costi, procedere al pagamento tramite bonifico bancario avente i requisiti prescritti dalla stessa legge, inviare poi la comunicazione al Centro operativo di Pescara.