Ecobonus e Superbonus: in Gazzetta i decreti “Asseverazioni” e “Requisiti tecnici” e i modelli per gli interventi di efficientamento energetico

Sono stati pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale, e già in vigore, i decreti del Ministero dello Sviluppo economico in materia di asseverazioni e requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Con il primo decreto “Asseverazioni” (D.M. 6 agosto 2020 ) sono definiti i contenuti, la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del Superbonus del 110% previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nonchè le modalità di verifica e accertamento delle attestazioni infedeli e le relative sanzioni.

Con il secondo decreto “Requisiti tecnici” (D.M. 6 agosto 2020) vengono invece stabiliti i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per  beneficiare delle agevolazioni Ecobonus, bonus facciate e Superbonus al 110%, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Diventa così operativo il quadro normativo che consentirà, a partire dal prossimo 15 ottobre, di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione o dello sconto in fattura.

Si riporta una sintesi dei principali aspetti contenuti nei due provvedimenti, tralasciando le indicazioni di natura tecnica.

DECRETO “ASSEVERAZIONI” – ADEMPIMENTI

TECNICO ABILITATO – NOZIONE

Soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (art. 1, comma 3 , del D.M. 6 agosto 2020 – decreto “Requisiti Ecobonus”).

ASSEVERAZIONE – DEFINIZIONE

Dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 4775 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta:

  • che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119  del decreto “Rilancio” sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del decreto “Requisiti Ecobonus”;
  • la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 , del citato decreto “Requisiti Ecobonus”.

ASSEVERAZIONE – OGGETTO

Interventi conclusi oppure in uno stato di avanzamento delle opere nei limiti previsti dall’art. 119 , comma 13-bis, del decreto “Rilancio”. Anche in questo secondo caso, comunque, al termine dei lavori occorre un’ulteriore asseverazione.

ASSEVERAZIONE CONTENUTO e ADEMPIMENTI

Contenuto obbligatorio
L’asseverazione deve contenere, a pena di invalidità:

  • la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo pec, anche ai fini di eventuali contestazioni;
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto di tali asseverazioni o attestazioni.

Modelli
L’asseverazione può essere predisposta con i seguenti modelli (che vanno compilati – previa registrazione da parte del tecnico abilitato – attraverso il portale Enea dedicato):

  • Allegato 1, se i lavori sono conclusi;
  • Allegato 2, in caso di stato di avanzamento lavori.

Sottoscrizione
Il decreto prevede che il tecnico abilitato:

  • prima della sottoscrizione, richiami gli articoli 4775 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • all’atto della sottoscrizione, apponga il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante il possesso del requisito dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Allegati (a pena di invalidità dell’asseverazione)

  • Copia della polizza di assicurazione (v. sotto);
  • Copia di un documento di riconoscimento.

Trasmissione del modello
Terminata la compilazione, il tecnico abilitato è tenuto a stampare il modello, firmarlo in ogni pagina, timbrare la pagina finale con il timbro professionale, digitalizzarlo e trasmetterlo ad Enea attraverso l’apposito sito.

La trasmissione dev’essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori (in caso di lavori conclusi).

A fronte dell’invio, Enea trasmette una ricevuta, riportante il codice univoco, che abilita alla fruizione del beneficio in esame.

POLIZZA di ASSICURAZIONE

È il contratto di assicurazione della responsabilità civile, stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale”, di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in Italia.

Massimale della polizza
Dev’essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione è adeguato.

In ogni caso, il massimale non può essere inferiore a 500mila euro.

Imprese di assicurazione extraUe
Non sono considerate valide le polizze stipulate con imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato extraUe oppure non aderente allo Spazio economico europeo.

Coassicurazione
È ammessa.

CONTROLLI

Controlli

Il decreto dispone controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni per accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi 1 e 2 , del D.L. n. 34/2020. I controlli sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal D.M. 11 maggio 2018 .

Il decreto dispone controlli a campione, mentre saranno oggetto di verifica tutte le asseverazioni relative ad interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Ricevuta in caso di esito positivo
A seguito del controllo effettuato da Enea, qualora l’asseverazione risulti regolare viene rilasciata un’apposita ricevuta informatica.

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali previste in presenza di reati, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa.
Al procedimento si applica, in quanto compatibili, la Legge 24 novembre 1981, n. 689. La relativa contestazione dev’essere effettuata tramite pec.

 

DECRETO “REQUISITI TECNICI”

CONTENUTO del PROVVEDIMENTO

Il decreto definisce – in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter , del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – i requisiti tecnici che devono soddisfare i lavori per i quali è prevista la detrazione delle spese sostenute per gli interventi:

  • di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
  • finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (art. 1, comma 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020);
  • per i quali spetta la detrazione di cui al richiamato art. 119 , commi 1 e 2, del decreto “Rilancio”.

APPLICABILITÀ

La norma precisa quanto segue:

DATA di INIZIO LAVORI (1)

APPLICABILITÀ del DECRETO e dei REQUISITI TECNICI

SUCCESSIVA all’ENTRATA in VIGORE del DECRETO (2)

SI

ANTECEDENTE all’ENTRATA in VIGORE del DECRETO (2)

NO (3)

(1) Può essere comprovata dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
(2) Giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(3) Si applica il D.M. 19 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007).

Per accedere alle detrazioni riconosciute dall’art. 119 del decreto “Rilancio”, è obbligatorio acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato, comprendente – nei casi previsti – la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, per i soggetti di cui al comma 9 , lett. c), dell’art. 119 del decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l’entrata in vigore del presente decreto.

INTERVENTI AGEVOLATI

Il decreto si applica alle seguenti tipologie di intervento (aventi i requisiti di cui all’Allegato A ):

  • interventi di riqualificazione energetica globale, ex art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), effettuati su edifici esistenti o su singole unità immobiliari;
  • interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti (strutture opache verticali e/o orizzontali, come coperture e pavimenti);
  • sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • posa in opera di schermature solari;
  • parti comuni di edifici condominiali, purché interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • installazione di collettori solari, ex art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università;
  • installazione di collettori solari ex art. 119 , lettere b) e c), del decreto “Rilancio”;
  • interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, ex art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), quali:
    – sostituzione – integrale o parziale – di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
    – sostituzione – integrale o parziale – di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di aria calda a condensazione;
    – sostituzione – integrale o parziale – di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza;
    – sostituzione di scaldacqua, ecc.;
  • installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La detrazione spetta anche per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati. In tale ambito sono comprese la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica (se richiesto), nonché le prestazioni indicate all’art. 119, comma 15 , del D.L. n. 34/2020.

DETRAZIONI – MISURA

Si applicano le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima o di spesa massima ammissibile riportati nell’Allegato B .

SOGGETTI AMMESSI alla DETRAZIONE

La norma indica i seguenti soggetti:

  • persone fisiche, enti ed associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d’impresa, purché sostengano le spese relative agli interventi di cui sopra, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti oppure su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Si può trattare di immobili posseduti o detenuti;
  • titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per i medesimi interventi;
  • Iacp (Istituti autonomi case popolari).

LEASING

Può usufruire della detrazione l’utilizzatore; il beneficio fiscale dev’essere calcolato sulla base del costo sostenuto dal concedente.

REQUISITI degli INTERVENTI AGEVOLATI

Sono indicati dettagliatamente all’art. 5 del decreto in commento.

ADEMPIMENTI

La norma pone in capo ai soggetti beneficiari delle detrazioni i seguenti adempimenti:

  • deposito in Comune, se previsto, della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
  • nei casi previsti, acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici prescritti;
  • acquisizione dell’attestato di prestazione energetica, laddove richiesto;
  • acquisizione della certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, se previsto dalla legge;
  • pagamento delle spese sostenute, attraverso bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto beneficiario del bonifico. Tale adempimento ovviamente non è richiesto in caso di sconto in fattura o cessione del credito;
  • conservazione delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati;
  • trasmissione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati contenuti nell’apposita scheda descrittiva, ottenendo ricevuta informatica;
  • trasmissione all’Enea, nei casi previsti dalla legge, dell’asseverazione del tecnico abilitato, nonché della dichiarazione di congruità delle spese sostenute con riferimento agli interventi agevolati;
  • conservazione ed esibizione, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di Enea, della documentazione in esame.

ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA

È obbligatorio soltanto per talune tipologie di intervento, indicate all’art. 7 del decreto. Per altre tipologie di intervento, invece, non è necessario (ad esempio, per i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari).

TRASFERIMENTO dell’IMMOBILE

In caso di trasferimento inter vivos dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati effettuati interventi agevolati, le detrazioni non utilizzate (in tutto o in parte) dal cedente spettano all’acquirente persona fisica, per i periodi d’imposta rimanenti. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi tra le parti che dispongano diversamente.

DECESSO

In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

CESSIONE del CREDITO

Il decreto ribadisce la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale.

CONTROLLI

Sono previsti controlli a campione per gli interventi previsti nel decreto. I controlli sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018

Riferimenti normativi:

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • D.M. 6 agosto 2020  (decreto “Asseverazioni”);
  • D.M. 6 agosto 2020  (decreto “Requisiti tecnici”).

 

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