
Sono stati pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale, e già in vigore, i decreti del Ministero dello Sviluppo economico in materia di asseverazioni e requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Con il primo decreto “Asseverazioni” (D.M. 6 agosto 2020 ) sono definiti i contenuti, la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del Superbonus del 110% previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nonchè le modalità di verifica e accertamento delle attestazioni infedeli e le relative sanzioni.
Con il secondo decreto “Requisiti tecnici” (D.M. 6 agosto 2020) vengono invece stabiliti i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per beneficiare delle agevolazioni Ecobonus, bonus facciate e Superbonus al 110%, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Diventa così operativo il quadro normativo che consentirà, a partire dal prossimo 15 ottobre, di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione o dello sconto in fattura.
Si riporta una sintesi dei principali aspetti contenuti nei due provvedimenti, tralasciando le indicazioni di natura tecnica.
DECRETO “ASSEVERAZIONI” – ADEMPIMENTI |
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TECNICO ABILITATO – NOZIONE |
Soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (art. 1, comma 3 , del D.M. 6 agosto 2020 – decreto “Requisiti Ecobonus”). |
ASSEVERAZIONE – DEFINIZIONE |
Dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta:
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ASSEVERAZIONE – OGGETTO |
Interventi conclusi oppure in uno stato di avanzamento delle opere nei limiti previsti dall’art. 119 , comma 13-bis, del decreto “Rilancio”. Anche in questo secondo caso, comunque, al termine dei lavori occorre un’ulteriore asseverazione. |
ASSEVERAZIONE CONTENUTO e ADEMPIMENTI |
Contenuto obbligatorio
Modelli
Sottoscrizione
Allegati (a pena di invalidità dell’asseverazione)
Trasmissione del modello La trasmissione dev’essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori (in caso di lavori conclusi). A fronte dell’invio, Enea trasmette una ricevuta, riportante il codice univoco, che abilita alla fruizione del beneficio in esame. |
POLIZZA di ASSICURAZIONE |
È il contratto di assicurazione della responsabilità civile, stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale”, di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in Italia.
Massimale della polizza In ogni caso, il massimale non può essere inferiore a 500mila euro. Imprese di assicurazione extraUe Coassicurazione |
CONTROLLI |
Controlli
Il decreto dispone controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni per accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi 1 e 2 , del D.L. n. 34/2020. I controlli sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal D.M. 11 maggio 2018 . Il decreto dispone controlli a campione, mentre saranno oggetto di verifica tutte le asseverazioni relative ad interventi avviati prima del 1° luglio 2020. Ricevuta in caso di esito positivo |
SANZIONI |
Ferme restando le sanzioni penali previste in presenza di reati, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applica, in quanto compatibili, la Legge 24 novembre 1981, n. 689. La relativa contestazione dev’essere effettuata tramite pec. |
DECRETO “REQUISITI TECNICI” |
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CONTENUTO del PROVVEDIMENTO |
Il decreto definisce – in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter , del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – i requisiti tecnici che devono soddisfare i lavori per i quali è prevista la detrazione delle spese sostenute per gli interventi:
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APPLICABILITÀ |
La norma precisa quanto segue:
Per accedere alle detrazioni riconosciute dall’art. 119 del decreto “Rilancio”, è obbligatorio acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato, comprendente – nei casi previsti – la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, per i soggetti di cui al comma 9 , lett. c), dell’art. 119 del decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l’entrata in vigore del presente decreto. |
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INTERVENTI AGEVOLATI |
Il decreto si applica alle seguenti tipologie di intervento (aventi i requisiti di cui all’Allegato A ):
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI |
La detrazione spetta anche per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati. In tale ambito sono comprese la redazione, le asseverazioni e l’attestato di prestazione energetica (se richiesto), nonché le prestazioni indicate all’art. 119, comma 15 , del D.L. n. 34/2020. |
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DETRAZIONI – MISURA |
Si applicano le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima o di spesa massima ammissibile riportati nell’Allegato B . |
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SOGGETTI AMMESSI alla DETRAZIONE |
La norma indica i seguenti soggetti:
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LEASING |
Può usufruire della detrazione l’utilizzatore; il beneficio fiscale dev’essere calcolato sulla base del costo sostenuto dal concedente. |
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REQUISITI degli INTERVENTI AGEVOLATI |
Sono indicati dettagliatamente all’art. 5 del decreto in commento. |
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ADEMPIMENTI |
La norma pone in capo ai soggetti beneficiari delle detrazioni i seguenti adempimenti:
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ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA |
È obbligatorio soltanto per talune tipologie di intervento, indicate all’art. 7 del decreto. Per altre tipologie di intervento, invece, non è necessario (ad esempio, per i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari). |
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TRASFERIMENTO dell’IMMOBILE |
In caso di trasferimento inter vivos dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati effettuati interventi agevolati, le detrazioni non utilizzate (in tutto o in parte) dal cedente spettano all’acquirente persona fisica, per i periodi d’imposta rimanenti. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi tra le parti che dispongano diversamente. |
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DECESSO |
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. |
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CESSIONE del CREDITO |
Il decreto ribadisce la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale. |
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CONTROLLI |
Sono previsti controlli a campione per gli interventi previsti nel decreto. I controlli sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018 |
Riferimenti normativi:
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- D.M. 6 agosto 2020 (decreto “Asseverazioni”);
- D.M. 6 agosto 2020 (decreto “Requisiti tecnici”).