
Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2021 all’Agenzia delle Entrate. Sempre entro la medesima data era possibile sanare eventuali errori commessi nella dichiarazione già trasmessa mediante una dichiarazione c.d. correttiva. Gli errori sanati con la correttiva non sono soggetti a sanzioni.
Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti sopra soglia senza la necessaria apposizione del visto di conformità in dichiarazione. Tale fattispecie, sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione correttiva (o integrativa) munita del visto precedentemente omesso implica, nonostante la correzione intervenuta mediante la presentazione del nuovo modello, l’applicazione della sanzione del 30% sull’indebita compensazione già eseguita.
Presentando la dichiarazione correttiva o integrativa regolarmente munita del visto il contribuente potrà procedere alle compensazioni sopra la soglia dei 5.000 € trascorsi 10 giorni dalla presentazione del modello.
Al contribuente che non ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA entro il predetto termine del 30 aprile è riconosciuta la facoltà, entro 90 giorni dalla scadenza suddetta, di presentare una dichiarazione IVA c.d. “tardiva”. Infatti, le dichiarazioni IVA presentate entro i 90 giorni dalla scadenza naturale normativamente prevista, sono comunque da ritenere valide, salvo l’applicazione delle specifiche sanzioni.
Ciò posto, dunque, con riferimento all’anno d’imposta 2020 è possibile presentare validamente la dichiarazione IVA tardiva entro e non oltre il 29 luglio 2021.
Nel caso di valido invio del modello dichiarativo che contenga errori che incidono sulla corretta determinazione del tributo, la dichiarazione si considera infedele.
Si parla di dichiarazione infedele laddove il contribuente indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi fittizi. In questo caso gli errori commessi sono puntiti con una sanzione che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o del minor credito.
La sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella di omesso/carente versamento. Ma attenzione: ciò non accade laddove le violazioni commesse siano relative ad errori di fatturazione /registrazione, le cui sanzioni si sommano a quelle per infedele dichiarazione, ferma restando l’applicazione del c.d. cumulo giuridico.
Si ha invece dichiarazione inesatta nell’ipotesi in cui le inosservanze sono inerenti al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni e non integrano la fattispecie di infedeltà, in tal caso l’inesattezza sarà punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.
Si precisa, in ogni caso, che detta sanzione opera in via accessoria in quanto, se la condotta integra una violazione anche sotto il profilo sostanziale, verrà irrogata la sanzione prevista per quest’ultima. Non si applica alcuna sanzione se la violazione è di natura meramente formale.
Il contribuente che alla scadenza naturale del termine per la presentazione della dichiarazione IVA ha ottemperato a tale adempimento, può, attraverso una dichiarazione integrativa, integrare o rettificare la dichiarazione in precedenza trasmessa, qualora lo stesso rilevi errori od omissioni.
Presupposto necessario per poter presentare una dichiarazione integrativa è che sia stata in precedenza validamente presentata la dichiarazione originaria.
La dichiarazione integrativa Iva può essere utilizzata anche laddove la violazione da sanare sia relativa alle Li.pe. Si ricorda, infatti, che eventuali errori relative a quest’ultime potevano essere regolarizzate nel quadro VH della dichiarazione IVA. Tuttavia laddove la regolarizzazione non sia avvenuta nella dichiarazione annuale Iva presentata pro tempore è possibile provvedere alla “sanatoria” mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. In questo caso le sanzioni applicabili saranno due: quella per infedele dichiarazione che va da 250 a 2000 euro e quella specifica relativa alle Li.pe. di 500 €.
Per tutte le ipotesi testé elencate: dichiarazione tardiva, inesatta ed infedele, è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare le violazioni. L’utilizzo di detto istituto risulta, invece, precluso in caso di dichiarazione omessa.