È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l’atteso decreto “Sostegni”, contenente nuove importanti misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale e l’annullamento delle cartelle entro i 5 mila euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali, nonchè lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale. Di seguito riporterò le novità il nel mondo del lavoro.
Vedi anche le slides di sintesi e il il testo definitivo del DL 19 marzo 2021.
Le MISURE del DECRETO “SOSTEGNI” |
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CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO Art. 1 |
Soggetti ammessi
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Soggetti esclusi
Enti non commerciali Condizioni Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra. Ammontare del contributo
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. Importi minimo e massimo del contributo
Caratteristiche del contributo Procedura Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l’intero importo spettante, l’erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Modalità di erogazione del contributo, sanzioni e controlli Abrogazioni Il contributo a fondo perduto, di cui all’art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. |
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REGISTRI IVA e COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PRECOMPILATE Art. 1 |
Viene rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
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DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE Art. 1 |
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). |
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AIUTI di STATO Art. 1 |
Sono state disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
L’intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale. |
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LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Art. 3 |
Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021). |
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PROFESSIONISTI – REDDITO di ULTIMA ISTANZA Art. 13 |
Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. |
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TERMINI di VERSAMENTO – SOSPENSIONE Art. 4 |
Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. Tale sospensione è prevista dall’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). |
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“ROTTAMAZIONE-TER” e “SALDO e STRALCIO” Art. 4 |
Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:
Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:
“Tolleranza” di 5 giorni |
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CARTELLE – PROROGA dei TERMINI di NOTIFICA Art. 4 |
Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021(*), si dispone:
(*) Nonchè, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157, comma 3 , lettere a), b) e c), del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ). |
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PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI Art. 4 |
Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all’art. 152, comma 1, primo periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ), relativo ai pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni. |
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ATTI PREGRESSI Art. 4 |
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. |
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“CONDONO” delle CARTELLE Art. 4 |
Previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:
Ambito applicativo Attuazione della norma Sospensioni
Esclusioni
(*) Anche se ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018, all’art. 16- bis del D.L. n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 19 8, della Legge n. 145/2018. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. |
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COMUNICAZIONI di IRREGOLARITÀ 2017 e 2018 – DEFINIZIONE AGEVOLATA Art. 5 |
Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Soggetti interessati Definizione agevolata Omesso versamento |
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CRISI d’IMPRESA – RINVIO SEGNALAZIONI di ALLERTA IVA dell’AGENZIA ENTRATE Art. 5 |
Viene differito di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7 , del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7 , con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (differita al 1° settembre 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 23 del 2020).
Per effetto di tale slittamento, i primi inadempimenti che potranno essere segnalati da parte delle Entrate saranno quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023. |
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IMPOSTA sui SERVIZI DIGITALI – WEB TAX Art. 5 |
Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta al 30 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 42 , Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019). Periodo transitorio |
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FATTURE ELETTRONICHE – CONSERVAZIONE Art. 5 |
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, previsto dall’art. 3, comma 3 , del D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter , del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 .
Vengono quindi concessi tre mesi in più per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso. Il nuovo termine viene fissato al 10 giugno 2021. |
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CERTIFICAZIONE UNICA – PROROGA Art. 5 |
Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stesse agli interessati. | ||||||||||||||||||
INVIO DATI ONERI DEDUCIBILI e DETRAIBILI – PROROGA Art. 5 |
Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. | ||||||||||||||||||
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – RINVIO Art. 5 |
Rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. | ||||||||||||||||||
BOLLETTE ELETTRICHE Art. 6 |
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà con propri provvedimenti la riduzione delle spese relative alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. |
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TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT – LAVORATORI STAGIONALI – INDENNITÀ Art. 10 |
La norma prevede:
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FONDO per il SOSTEGNO delle ATTIVITÀ ECONOMICHE Art. 26 |
Il decreto-legge prevede l’istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome. |
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IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO – CANONE Art. 30 |
Prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). La misura interessa:
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OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO Art. 30 |
Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall’art. 9-ter, commi 4 e 5 , del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176). |
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MONTAGNA – TURISMO INVERNALE
Art. 2 |
Istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, da ripartire tra le Regioni e Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel 2019 nei Comuni classificati dall’Istat delle categorie turistiche E “Comuni con vocazione montana” ed H “Comuni con vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica” appartenenti a comprensori sciistici. | ||||||||||||||||||
TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA
Art. 36 |
Viene incrementato di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’art. 89 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Incrementato di 120 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’art. 183, comma 2 , del D.L. n. 34/2020, che viene limitato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, con esclusione del settore delle fiere e dei congressi in considerazione del trasferimento delle relative competenze in materia al neo-istituito Ministero per il turismo. Incremento per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 183, comma 3 , del D.L. n. 34/2020, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione. |
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GRANDI IMPRESE in CRISI – PRESTITI AGEVOLATI
Art. 37 |
È istituito un fondo per l’anno 2021, con una dotazione di euro 200 milioni di euro, al fine di consentire alle grandi imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica causata dal Covid-19, di proseguire l’attività.
Tramite il Fondo vengono concessi aiuti, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della normativa dell’Unione europea. Si tratta delle imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria. Sono escluse le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. |
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FIERE
Art. 38 |
Viene incrementato di 150 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo per l’internazionalizzazione, a sostegno degli eventi fieristici di rilievo internazionale per le finalità di cui all’art. 91, comma 3, secondo periodo, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale. |
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AGRICOLTURA – PESCA – ACQUACOLTURA
Art. 39 |
Viene incrementato a 300 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
Ecco la sintesi delle novità per il mondo del lavoro.
Interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza Covid-19 – Art. 5 |
In merito ad alcune scadenze che possono interessare anche il mondo del lavoro risultano introdotte le seguenti proroghe:
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Trattamenti di integrazione salariale – Art. 8 |
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare:
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare;
Per i trattamenti di cui sopra non è dovuto alcun contributo addizionale. Le domande devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. Sostegno in commento. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegno in commento se tale ultima data è posteriore a quella sopra stabilita. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e al pagamento diretto dell’ammortizzatore da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, deve essere effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, sia mediante anticipo da parte del datore di lavoro. I Fondi di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi integrazione salariale, Fsba etc) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità sinora definite. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso:
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in commento. |
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Divieto di licenziamento – Art. 8 |
Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino al 30 giugno 2021, resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è preclusa la possibilità di licenziamento ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COV1D-I 9, ai datori di lavoro che avviino le procedure resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. |
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Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione e Cigs dipendenti ex Ilva – Art. 9 |
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Indennità omnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport – Art. 10 |
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali:
è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori e alle medesime condizioni. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro;
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro. Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Sportivi Erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., secondo le seguenti modalità una indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:
Ai fini del riconoscimento dell’indennità la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati già dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della precedente domanda nella piattaforma informatica. Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. |
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Rifinanziamento fondo reddito di cittadinanza – Art. 11 |
Per l’anno 2021 incrementato di 1.000 milioni di euro il Fondo per il Reddito di Cittadinanza.
Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. |
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Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza – Art. 12 |
Nell’anno 2021, il reddito di emergenza (art. 82 D.L. n. 34/2020) è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di euro 400,00, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente:
Le quote di Rem sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra e ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari:
L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021. |
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Incremento Fondo reddito ultima istanza professionisti – Art. 13 |
Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44 D.L. n. 18/2020) è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021. | |||||||||||||||
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili – Art. 15 |
Proroga fino al 30 giugno 2021 delle seguenti tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili (art. 26, comma 2 , D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 481 , Legge Bilancio n. 178/2020) a seguito dell’emergenza Covid-19:
Inoltre:
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Disposizioni in materia di NASpI – Art. 16 |
Per le indennità NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito secondo il quale risultano beneficiari i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 22/2015). | |||||||||||||||
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine – Art. 17 |
Prorogata dal 31 marzo 2021 sino a tutto il 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
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Proroga Navigator Anpal Servizi Spa – Art. 18 |
In attesa di completare le procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l’impiego, che tengano conto dell’esperienza maturata presso i medesimi centri e garantire continuità delle attività di assistenza presso le sedi territoriali
Viene altresì disposto che il servizio prestato dai navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime. |
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Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura – Art. 19 |
Esteso a tutto il mese di gennaio 2021 l’esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura (art. 16-bis D.L. n. 137/2020).
L’esonero è riconosciuto a seguito di autorizzazione della Commissione Europea nell’ambito delle disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”. |