Bonus edilizi, novità asseverazione e visto di conformità nel Decreto “Aiuti-bis”

Il Decreto “Aiuti-bis”, come convertito dalla Legge n. 142/2022, interviene con una modifica all’art. 121 del Decreto “Rilancio”. La modifica interessa i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege per i bonus edilizi ordinari, quindi prima del 12 novembre 2022. In dettaglio è stabilito che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, può acquisire, ora per allora, visto ed asseverazione in modo da limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

Come noto, i bonus fiscali in edilizia possono essere goduti con le modalità alternative rispetto alla detrazione in dichiarazione dei redditi.
In pratica, invece che beneficiarne con la formula della detrazione fiscale in più quote annuali, è possibile optare per:
• sconto in fattura
• oppure cessione del credito.

In sintesi:

Bonus fiscali casa
(Sconto in fattura o cessione del credito)
Sconto in fattura Lo sconto in fattura è quello concesso dall’impresa/fornitore che effettua i lavori. A fronte di questo sconto, l’impresa/fornitore matura un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione o essere ceduto a terzi.
Cessione del credito La cessione del credito può avvenire verso l’impresa/fornitore che fa i lavori o a terzi soggetti. Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi.

bonus casa a cui ci riferiamo sono:

    • Bonus ristrutturazioni
    • Ecobonus e Sismabonus ordinari
    • Superbonus 110%
    • Bonus facciate
    • Bonus barriere architettoniche
    • Installazione colonnine di ricarica.

Il limite delle quattro cessioni del credito

L’attuale normativa che regolamenta la cessione del credito derivante dallo sconto in fattura o quello derivante la cessione del credito in se stessa, prevede una serie di limitazioni. In particolare sono previste al massimo un numero di quattro cessioni e verso soggetti specificamente individuati.

Eccone una sintesi:

  • prima cessione del credito verso qualsiasi tipo di soggetto (incluse banche ed imprese di assicurazione);
  • due ulteriori cessioni (seconda e terza), a condizione che tali cessioni siano effettuate nei confronti di bancheintermediari finanziarisocietà appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni;
  • una quarta cessione che possono fare solo le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario verso tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo.

Il sig. Mario (committente) cede il credito all’impresa che ha fatto i lavori (prima cessione) L’impresa a sua volta può utilizzare questo credito in compensazione o cederlo nuovamente ma solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (seconda cessione).
Chi prende il credito proveniente dalla seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi ma solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (terza cessione).
Se chi acquisisce il credito proveniente dalla terza cessione è una banca o una società appartenente ad un gruppo bancario, potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente ma solo a soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo (quarta cessione).
Chi acquisisce il credito proveniente dalla quarta cessione non potrà ulteriormente cederlo ma dovrà utilizzarlo solo in compensazione.

La normativa attuale, inoltre, prevede quanto segue:

Visto conformità ed asseverazione
Cosa Disciplina
Superbonus 110%
  • Laddove si opta per sconto in fattura o cessione del credito bisogna acquisire visto di conformità ed asseverazione. L’asseverazione serve anche se il beneficio è utilizzato come detrazione fiscale.
  • Dal 12 novembre 2021, bisogna acquisire il visto di conformità anche laddove si utilizzi il beneficio come detrazione fiscale tranne il caso in cui la dichiarazione redditi è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Altri bonus fiscali casa Dal 12 novembre 2021:

  • se si opta per sconto in fattura o cessione del credito c’è obbligo di acquisire visto di conformità ed asseverazione congruità prezzi. L’obbligo, tuttavia, non sussiste se trattasi di lavori in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • tuttavia, se trattasi di lavori ammessi al bonus facciate e si opta per sconto o cessione del credito, servono sempre visto conformità ed asseverazione congruità prezzi.

La responsabilità in solido del cessionario: novità

L’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto “Rilancio”) regola anche le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione del credito in caso di fruizione illegittima del bonus fiscale o di violazione nell’utilizzo del credito d’imposta.

In particolare è stabilito che laddove sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari (banche, ecc.) per il pagamento dell’importo indebitamente fruito e dei relativi interessi.

Quindi, se ad esempio il committente cede il credito all’impresa e quest’ultima poi cede il credito alla banca la quale poi lo utilizza in compensazione, la norma stabilisce che se a seguito dei controlli viene fuori che il bonus fiscale non spettava al committente, l’Agenzia delle Entrate recupera l’importo (maggiorato di sanzioni ed interessi), comunque, dal committente. Tuttavia i successivi cessionari restano responsabili in solido solo laddove sia accertato il loro “concorso in violazione”.

Nella circolare 23/E del 2022 l’Agenzia delle Entrate, reca numerose precisazioni in ordine all’esercizio della diligenza da parte dei cessionari nell’esercizio del credito, con riferimento alla responsabilità in solido per il recupero delle somme indebitamente fruite. In sintesi, per l’Amministrazione finanziaria, la predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione.

È qui che interviene il Decreto “Aiuti-bis” (D.L. n. 115/2022 convertito nella Legge n. 142/2022) che, all’art. 33-ter, limita “il concorso in violazione”, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

Queste in particolare le novità:
• la responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave (che devono essere accertate da chi controlla);
• la novità ha effetto per i crediti fiscali derivanti sia da Superbonus (per il quale già era stabilito l’obbligo di acquisire visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi), sia dagli altri bonus fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.);
• per i bonus edilizi diversi dal 110%, per l’applicazione della novità occorre distinguere a seconda che trattasi di crediti sorti prima del 12 novembre 2021 oppure dopo questa data.

In particolare, con riferimento al terzo punto:

Novità bonus edilizi ordinari
(Decreto “Aiuti-bis”)
Cosa Regola
Crediti fiscali nati dal 12 novembre 2021 per i quali sono già acquisiti visto ed asseverazione È automatica la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave.
Crediti fiscali nati prima del 12 novembre 2021 (per i quali, dunque, non risultano acquisiti visto ed asseverazione) C’è responsabilità solidale del cessionario anche senza dolo o colpa grave.

Tuttavia, è stabilito che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitorepuò acquisire, ora per allora, visto ed asseverazione in modo da limitare la responsabilità in solido del cessionario (quindi, di chi acquisisce il credito) ai soli casi di dolo e colpa grave.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 9 agosto 2022, n. 115, converito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142art. 33 ter;
  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 121;
  • Agenzia delle Entrate, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E.

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