Bonus edilizi, fissati i costi massimi agevolabili

È  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 il decreto 14 febbraio 2022 , con il quale il Ministero della Transizione ecologica ha stabilito – in attuazione dell’art. 119, comma 13 , lett. a), e dell’art. 121, comma 1-ter , lettera b), del D.L. n. 34/2020 – i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici. Le relative disposizioni si rendono applicabili per la realizzazione degli interventi, di cui al comma 2 del medesimo art. 121, per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il D.M. 14 FEBBRAIO 2022 in SINTESI

PREMESSA L’art. 1, comma 28 , lettera i), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha modificato l’art. 119, comma 13-bis , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevedendo che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento:

  • ai prezzari individuati con apposito decreto;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione  ecologica.

AMBITO APPLICATIVO

Il decreto in commento si applica:

  • alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi di all’art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (*) ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione, sia di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
  • agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, se necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del decreto).

(*) Si tratta delle seguenti tipologie di intervento:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all’art. 119, commi 1 e 2 , del D.L. n. 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all’art. 119, comma 4 , del D.L. n. 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, compresi gli interventi di cui all’art. 119, commi 5 e 6 , del D.L. 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all’art. 119, comma 8 , del D.L. n. 34/2020;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter  del D.L. n. 34/2020.

OBBLIGHI del TECNICO ABILITATO

Il tecnico abilitato è tenuto ad asseverare la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A del decreto in commento.

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8 , del D.L. n. 34/2020.

DETRAZIONE

Per gli interventi di cui all’Allegato A sono detraibili gli oneri per:

  • le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi;
  • la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE);
  • l’asseverazione.

Per gli interventi non ricompresi nell’allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni (e dalle Province autonome) o i listini delle Camere di Commercio,  competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

COSTI MASSIMI AMMISSIBILI

I costi massimi ammissibili, indicati nell’Allegato A , sono da considerare al netto di IVA, spese per prestazioni professionali, spese per opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

AGGIORNAMENTO

Il decreto in commento prevede che i costi massimi di cui all’allegato A siano aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno.

I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

Possiamo anche chiamarlo “Decreto Prezzi 2“, per differenziarlo dal suo predecessore, che comunque continuerà ad essere applicato ‘in toto’ per 30 giorni dopo la pubblicazione in GU del nuovo decreto, e in coordinamento con lo stesso dopo 30 giorni.

Vediamo le specifiche principali, rimandando ovviamente a ulteriori approfondimenti tecnici e commenti non appena il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto prezzi e costi massimi: a cosa serve

Il provvedimento è di importanza estrema per tutta la filiera delle costruzioni e per i professionisti tecnici ‘asseveratori’ in quanto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.

Dopo le novità apportate in materia dalla Finanziaria 2022, questo decreto – in riferimento al quale è possibile anticipare la relazione illustrativa del MITE e l’Allegato A con le voci dei costi massimi – si interseca con le nuove disposizioni con quelle relative alla congruità delle spese di cui al Decreto 6 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi).

Detta diversamente: il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione).

NB – Il decreto non contiene un prezzario e non sostituisce i prezzari, che rilevano il costo medio tipico di un mercato, ma fissa dei tetti per gli incentivi, ovverosia la soglia massima (esempio: 80 mila euro per uno specifico intervento) entro la quale viene risconosciuta l’agevolazione.

Costi non omnicomprensivi

Il decreto individua i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali, in attuazione dell’art.119 comma 13-bis del DL 34/2020 (Rilancio).

A differenza dal decreto originale e dalle indicazioni arrivate sino alla mattina del 14 febbraio 2022, i massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

In quali casi si applica?

Il decreto si applica ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2 dell’art.121 del DL 34/2020, se non sia già stato presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il collegamento con le asseverazioni della congruità della spesa

Nel testo, si prevede che per tutti gli interventi di cui sopra, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici riportati nell’Allegato A.

In tutti gli altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezziari ‘alternativi’ di cui parliamo sotto, così come disposto dal comma 13-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio.

Prezzi in chiaro, revisione costante ed entrata in vigore tra un mese

Per tutelare gli investimenti già avviati e quelli in via di realizzazione, il decreto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale e i valori dei costi massimi sono rivisti periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da ENEA.

Costi massimi ammissibili

Il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A.

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL 34/2020, per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.

Gli altri prezzari ammessi

Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Riferimenti normativi:

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