
Sono diverse le richieste di chiarimenti ricevute e tutte sullo stesso tono di cui al titolo. Chi non è riuscito a rispettare la scadenza del 30 settembre si trova in una situazione particolarmente delicata. Il paracadute, in questo caso, è rappresentato dalla possibilità di portare in detrazione al 110 per cento solo le spese già effettuate fino al 30 giugno 2022, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per gli interventi.
Con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2022, invece, non resta che ripiegare sui bonus edilizi cd. “tradizionali”. Una regola che riguarderà tutte le spese per l’efficienza energetica (ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63), ma anche quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lett. e, del TUIR).
In ipotesi di sostituzione di infissi e finestre, così come per la sostituzione di caldaie e installazione di impianti di climatizzazione, si potrà “sterzare” sulla detrazione ordinaria al 50 per cento. In caso di installazione del cappotto termico, invece, si potrà valutare l’utilizzo del bonus facciate al 60 per cento.
L’operazione non può prescindere da valutazioni caso per caso, distinguendosi in base al fatto che le opere siano state legittimate solo con CILAS oppure con pratiche edilizie ordinarie (CILA, SCIA, PdC), congiuntamente o meno con CILAS. L’aspetto più delicato attiene, però, al rispetto dei massimali di spesa previsti per ogni singolo intervento, da effettuare conteggiando sia i vecchi, che i nuovi lavori.
In sostanza, contribuenti e professionisti interessati dovranno attivarsi per una valutazione attenta dei lavori ancora da effettuare, procedendo a un’ottimizzazione delle spese in base alle detrazioni edilizie ordinarie, contemplando anche la necessità di recuperare le relative autorizzazioni, magari presentando una pratica edilizia ordinaria per le opere avviate e ancora in corso: CILA tardiva (sanzione ridotta a 333,33 euro) o SCIA tardiva (sanzione ridotta a 516 euro).
Teoricamente il professionista avrebbe ancora alcuni giorni a disposizione (la valutazione deve, però, essere fatta caso per caso e, comunque, pare difficile si possa protrarre oltre i 30 giorni, riferimento inizialmente indicato nelle bozze di parere) per completare l’adempimento.
Purtroppo la Commissione di monitoraggio, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), ha precisato (parere n. 1/2022) che il tecnico deve procedere a inviare “tempestivamente” una PEC o raccomandata al committente e all’impresa; e già diverse banche, nei giorni scorsi, si sono adeguate chiarendo che, cautelativamente, avrebbero interpretato la scadenza in senso ben più rigido di quello previsto dal legislatore e lavorato soltanto le pratiche corredate da copia della PEC o raccomandata trasmessa entro il 30 settembre 2022.