
L’articolo 1, comma 54, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. ‘Legge di Bilancio 2023’) introduce – con decorrenza dal 1° gennaio 2023 – alcune novità di rilievo al cd. ‘Regime Forfettario’ di determinazione del reddito imponibile. In particolare, le modifiche hanno interessato l’aumento del limite dei ricavi/compensi ai fini dell’applicazione del regime ad euro 85.000 (rispetto al precedente limite di euro 65.000), nonché la modifica della regola di ‘uscita’ dal regime.
Analizziamo di seguito la disciplina relativa al Regime Forfettario, in vigore dal 1° gennaio 2023.
Il regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), con un’unica soglia di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, inferiore ad euro 85.000, e che rispettano determinati requisiti.
Il testo aggiornato del comma 54 della Legge n. 190/2014 risulta infatti il seguente: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario (…) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000”.
Il regime si sostanzia in una determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15% (cd. ‘flat tax’).
Il regime forfettario, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti in attività.
Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario.
L’applicazione del regime forfetario è subordinata al verificarsi di alcune ‘condizioni’. L’accesso al nuovo regime ed il mantenimento per gli anni successivi, è possibile per i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:
REQUISITI | ANNO 2022 |
RICAVI: hanno conseguito Ricavi o percepito Compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti | Non superiori ad euro 85.000 |
Come chiarito dall’Agenzia Entrate nella Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, “il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario“, tendendo conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.
In particolare:
- i contribuenti che hanno operato in contabilità ordinaria, devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
- i contribuenti che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa, eventualmente considerando l’opzione per il cd. ‘criterio di registrazione’ di cui all’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973;
- concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR (come disposto dall’articolo 57 del Tuir);
- i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore dovranno essere inclusi nel calcolo della soglia di 85.000 euro, solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta (“circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo“).
- “non concorrono alla determinazione del limite di riferimento gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Trattasi, in particolare, degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze“.
- in caso di esercizio da parte dei contribuenti di più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Per chi avvia una nuova attività nel 2023 la verifica è di natura presuntiva, operando comunque il ragguaglio su base annua, rispetto alla data di inizio dell’attività.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i non residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. n. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993.
d) “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
e) “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 2019 ha precisato che la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro o di soggetti ad essi riconducibili (soggetti controllanti, controllati e collegati ex art. 2359 c.c., nonché familiari ex art. 5 del TUIR), sono superiori al 50%; la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta. La predetta causa ostativa non si applica se la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai 2 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario. Inoltre, la causa ostativa non riguarda i pensionati, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
Per meglio identificare i Coefficienti di Redditività associati al nuovo limite unico dei Ricavi e dei Compensi di euro 85.000, che consentono l’accesso al regime agevolativo forfettario, di seguito riportiamo nella tabella dei codici ATECO dei diversi settori di attività previsti per il 2023:
Settore di attività | Codici ATECO | Ricavi/Compensi limite 2023 | Coefficienti di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | 10, 11 | 85.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 | 85.000 | 40% |
Commercio ambulante di alimentari e bevande | 47.81 | 85.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82, 47.89 | 85.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43, 68 | 85.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 85.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 55, 56 | 85.000 | 40% |
Attività professionali | 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 | 85.000 | 78% |
Altre attività economiche | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 85.000 | 67% |
Imposizione nel regime forfettario.
Nel regime forfettario, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (come indicato nella Tabella che precede).
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF e dell’IRAP, pari al 15%.
Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (ossia al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.
I contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia: non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).
Flat Tax 5% per le start up 2023
Per le cd. start up, ovvero le imprese che iniziano l’attività nel 2023, nei primi cinque anni di attività (ossia nell’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi), viene prevista la riduzione al 5% (ovvero ad un terzo) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
Passaggio al Regime Forfettario ed Opzioni
Per le imprese in contabilità semplificata nel 2022, che hanno conseguito ricavi non superiori ad euro 85.000, nel rispetto degli altri requisiti previsti, il regime naturale 2023 risulta essere sia quello forfetario che quello della contabilità semplificata. L’Agenzia Entrate nella Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E ha stabilito che nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta della contabilità semplificata, in luogo del regime forfetario, lo stesso non è vincolato alla permanenza triennale nel regime scelto. Pertanto, lo stesso potrà passare dal regime della contabilità semplificata al regime forfetario senza essere tenuto al rispetto del vincolo triennale.
Al contrario, nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione per la contabilità ordinaria (ossia per un regime ‘non naturale’), il vincolo triennale di tenuta del regime va rispettato. L’opzione è infatti valida per almeno un triennio, e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Semplificazioni di natura contabile.
I contribuenti in regime forfettario:
1. non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica, se non hanno superato nel 2021 l’ammontare di euro 25.000 di ricavi/compensi, o se hanno aperto la partita IVA in data successiva.
2. hanno l’obbligo di conservare i documenti ricevuti (fatture di acquisto e bollette doganali) ed emessi;
3. emettono le fatture indicando la dicitura “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190” o una analoga. Sull’originale della fattura emessa va apposta una marca da bollo da euro 2,00 se la fattura è di importo superiore ad euro 77,47.
4. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
5. non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);
6. non sono assoggettati a ritenute di acconto (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. A tale fine basterà indicare in fattura la dicitura “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 n. 185820”, od una analoga.
7. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri e dai nuovi ISA 2019.
8. sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); pertanto sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale.
9. sono al contrario debitori dell’IVA per le seguenti particolari fattispecie:
9.1. relativamente agli acquisti intracomunitari: se il loro ammontare complessivo è superiore al limite annuo di euro 10.000, il contribuente forfetario è tenuto ad assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, procedendo altresì al versamento dell’IVA stessa (iscrivendosi al VIES e compilando il modello Intrastat);
9.2. nei casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’VA mediante il meccanismo del reverse charge.
10. relativamente alle cessioni intracomunitarie: le stesse non si considerano cessioni intracomunitarie in senso tecnico e sono assimilate alle operazioni ‘interne’, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente in regime forfetario deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione è soggetta al regime in esame, con la dicitura: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i forfetari non sono tenuti ad iscriversi (per le cessioni intracomunitarie) alla banca dati VIES.
11. in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente passivo stabilito in altro Paese UE, sono obbligati ad emettere fattura senza addebito di IVA ed alla compilazione del modello Intrastat.
12. in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVA nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta che si rende dovuta in un’unica soluzione.
Altre peculiarità del regime.
Relativamente al regime contributivo, chi esercita attività d’impresa può, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.
Ai fini della determinazione ‘forfettaria’ del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente.
Le uniche ‘spese’ che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati per obbligo di legge.
I Ricavi ed i Compensi rilevano secondo il principio di cassa: assumono rilevanza quelli effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.
Esemplificazione di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta.
La determinazione dell’imposta sostitutiva da versare è agevole.
L’ammontare dei Ricavi/Compensi incassati nell’anno va rapportato alla percentuale di imponibilità stabilita in base al codice ATECO 2007 di appartenenza dell’impresa.
Dal reddito imponibile determinato nel modo anzidetto, si sottraggono i contributi previdenziali versati, e su tale ultima differenza si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
In forma schematica:
Compensi percepiti10.000Percentuale di redditività78%Reddito Imponibile lordo7.800Contributi previdenziali pagati(1.800)Reddito imponibile netto6.000Imposta sostitutiva %15%Imposta sostitutiva dovuta900
Forfettari e obbligo di fattura elettronica
Fino al 30 giugno 2022 i forfettari erano indistintamente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Il D.L. n. 36/2022 ha disposto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfetari:
“si applica a partire dal primo luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, e a partire dal primo gennaio 2024 per i restanti soggetti”.
Pertanto, l’obbligo decorre:
- dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’anno precedente hanno avuto ricavi superiori a euro 25.000;
- dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
L’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2022 ha chiarito al riguardo che l’obbligo di fattura elettronica riguarda, dallo scorso primo luglio 2022, “solo i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro», mentre «per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal primo gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022».
In base alla FAQ pubblicata dall’Agenzia delle entrate, coloro che erano già nel forfettario nel 2022 ma nel 2021 non hanno superato euro 25.000, non hanno obbligo di fatturazione elettronica nel 2023, anche se nel 2022 hanno ricavi superiori a 25.000 euro.
Le nuove partite IVA, aperte dopo il 1° luglio 2022, indipendentemente dai ricavi, non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.
Contributi previdenziali
Quando si parla di regime forfettario, sorgono subito diversi dubbi in relazione ai contributi INPS da sostenere: come si calcolano? La risposta non è univoca, in quanto questo dipende dalla singola attività svolta e dalla cassa previdenziale presso la quale si versano i contributi.
I contributi Inps per esempio per chi è nel regime forfettario variano anche in base all’appartenenza alla categoria di artigiani e commercianti oppure a quella dei liberi professionisti.
Il calcolo dei contributi è importante in quanto permette di avere un’idea di una parte dei soldi che, ogni anno, dovranno essere messi da parte (a questi si aggiungono quelli relativi all’imposta sostitutiva).
Anche chi decide di aderire al regime forfettario deve tenere bene a mente questo aspetto della sua attività professionale.
A seconda dell’attività svolta si può ricadere sotto la gestione previdenziale INPS (commercianti, artigiani o gestione separata) o di una cassa privata. Occorre quindi conoscere l’apetto previdenziale perchè quasi sempre è necessario versare i contributi previdenziali anche se il fatturato è pari a zero.
Solo nel caso della Gestione Separata il pagamento viene effettuato solamente se si guadagna, ovvero varia in base ai ricavi. Vediamo qui di seguito le diverse gestioni previste dall’ente previdenziale.
Contributi con la Gestione Separata INPS
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS sono tutti quei lavoratori autonomi che non hanno un albo professionale e, dunque, una cassa alla quale doversi iscrivere per il pagamento dei contributi.
Vi possono quindi rientrano i professionisti più vari, come per esempio:
- chi lavora nel web marketing, dai social media manager ai SEO copywriter;
- i web designer e gli sviluppatori;
- traduttori e correttori di bozze;
- fotografi e videomaker;
- amministratori di condominio;
- organizzatori di eventi e di matrimoni;
- assistenti sociali;
- fisioterapisti.
La Gestione Separata INPS presenta vantaggi e svantaggi in merito al versamento dei contributi, che sono stati esplicitati nella tabella che segue.
Vantaggio | Svantaggio |
I contributi si calcolano a percentuali, dunque si versa ogni anno in relazione a quanto è stato guadagnato. | Non si potrà usufruire della riduzione del 35% dei contributi, che è invece prevista in altri casi. |
Se il proprio incasso è pari a zero, non si dovranno dunque versare contributi. | Non sono presenti agevolazioni per i giovani, né aliquote ridotte per i redditi più bassi. |
Esempio calcolo contributi gestione separata INPS
Passando al calcolo effettivo dei contributi di chi lavora in gestione separata INPS, il coefficiente di redditività al quale fare riferimento varia in base al settore specifico in cui si lavora. Teniamo in considerazione che per il 2023 si è ipotizzato un aumento delle aliquote al 27%, tuttavia deve ancora essere confermato. Riportiamo qui di seguito un esempio sul 2022.
Poniamo l’esempio per cui il coefficiente è del 78%, mentre l’aliquota contributiva corrisponde al 26,23% per il 2022 (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO).
Supponiamo che un traduttore abbia fatturato in un anno ben 40.000 euro lordi dalla sua attività. Applicando il coefficiente di redditività del 78%, si otterrà il reddito imponibile, che sarà pari a 31.200. A questa cifra si dovrà applicare la percentuale del 26,23% per ottenere il totale di contributi da pagare.
Nella pratica si avrà:
- fatturato lordo annuo: 40.000;
- reddito imponibile: 31.200 euro;
- contributi INPS: 31.200 * 26,23% = 8.183,76 euro.
Contributi professionisti con cassa
I professionisti che sono iscritti a un albo o a un ordine, come per esempio avvocati, architetti, medici, hanno una specifica cassa di riferimento, presso la quale versare i contributi previdenziali.
In questo caso, non c’è una regola valida per tutti per il calcolo dei contributi da versare, in quanto sarà ogni singolo ente a stabilire delle norme con un regolamento ben preciso.
Fattura elettronica forfettari: obbligo dal 1 gennaio 2023, come funziona
Molte casse prevedono dei vantaggi che si rivolgono:
- ai nuovi iscritti;
- a chi sta terminando la formazione o sta svolgendo un tirocinio;
- a chi ha un reddito più basso.
Contributi previdenziali per commercianti
Rientrano nella categoria di commercianti non solo coloro ai quali siamo tradizionalmente portati a pensare, ovvero i rivenditori al dettaglio o all’ingrosso, ma anche tutti i professionisti che:
- lavorano porta a porta;
- gestiscono un e-commerce;
- svolgono il ruolo di agente immobiliare o promoter.
Nel loro caso, sarà necessario iscriversi alla Gestione Commercianti ed Artigiani INPS, la quale prevede il pagamento dei contributi sia in forma fissa, sia in forma variabile.
Esempio calcolo contributi commercianti
Anche in questo caso, bisogna attendere la pubblicazione di eventuali aggiornamenti per il 2023 del calcolo e delle aliquote. Di seguito indichiamo un esempio valido per il 2022.
Nella pratica, i commercianti che hanno un reddito pari o inferiore a 16.243 euro (che è considerato il reddito minimo), dovranno pagare un importo fisso, a prescindere dal fatturato. Tale importo ammonta a 3.983,73 euro.
Chi ha un reddito superiore a 16.243 euro, invece, dovrà pagare:
- sia i contributi minimi;
- sia i contributi calcolati sulla parte eccedente.
In questo secondo caso, sarà necessario applicare un’aliquota:
- del 24,48% per calcolare i contributi INPS;
- nel 23,28% per chi ha meno di 21 anni.
Per calcolare il reddito imponibile, si dovrà invece applicare un coefficiente di redditività pari al 40%. Ipotizziamo che un commerciante abbia guadagnato 60.000 euro in un anno. Il suo reddito imponibile sarà pari a 24.000 euro.
Calcolo contributi artigiani
Fanno parte della categoria degli artigiani tutti i soggetti che svolgono un’attività di tipo manuale: non solo l’artigiano nel senso più tradizionale, come il falegname o il fabbro, ma anche il parrucchiere, l’estetista, gli addetti alle pulizie, e così via.
Anche per gli artigiani è previsto un minimale di 16.243 euro per il 2022: se non viene superato si dovranno pagare soltanto dei contributi fissi, pari a 3.983,73 euro. Qualora si dovessero superare tali cifre, invece, ci saranno anche dei contributi variabili.
Sarà applicata un’aliquota del :
- 24% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 22,80% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
Riduzione contributi INPS regime forfettario
Si ricorda infine che:
- anche nel 2023 viene applicata la riduzione del 50% per artigiani e commercianti che hanno più di 65 anni e che sono già pensionati;
- artigiani e commercianti potranno anche richiedere una riduzione del 35% sul totale dei contributi INPS, ovvero sia su quelli fissi sia su quelli variabili in caso di adesione al regime forfettario.
Tale agevolazione si potrà ottenere solo presentando un’apposita domanda da parte del soggetto interessato che, per quest’anno, scade il 28 febbraio 2023. La norma prevedeva per il 2022 che:
“Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35 per cento, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso”.
Anche per il 2023 è disponibile tale agevolazione, come sconto sui contributi Inps, per le categorie di lavoratori visti sopra.