
Gli enti del Terzo Settore hanno tempo fino al 31 ottobre 2020 (termine da ultimo prorogato dal Decreto “Cura Italia”) per procedere con l’adeguamento degli statuti, previsto dalla riforma del Terzo Settore, e per diventare a tutti gli effetti ETS (enti del Terzo Settore). Pertanto, le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei Registri regionali, e le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe avranno più tempo per l’adeguamento obbligatorio.
Inizialmente la proroga dei termini per gli adeguamenti statutari con maggioranze semplificate, in particolare, era stata prevista al comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto “Crescita”), il quale statuisce che
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020.”.
Successivamente però è intervenuto il Decreto “Cura Italia” che all’art. 35 ha stabilito uno spostamento dei termini. In base al Decreto l’adeguamento degli statuti non profit è stato prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.
Infatti, per l’anno 2020, le Onlus (art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale (art. 7, legge 7 dicembre 2000, n. 383) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (si veda la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 : 6 mesi dal 31 gennaio 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 (art. (dl002020031700018ar2020a) 35, D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
In buona sostanza, occorre però capire per quali adeguamenti statutari vale il nuovo termine e chi sono i soggetti interessati dalla norma.
Gli enti non profit sono chiamati a valutare l’iscrizione all’istituendo Registro unico del Terzo settore (RUNTS) o al mantenimento del regime già adottato.
L’iscrizione al RUNTS si configura, in generale, come una facoltà, che dovrà essere attentamente valutata caso per caso. Tuttavia, la mancata iscrizione di un ente non commerciale al Registro non consentirà di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali derivanti, previsti dal nuovo codice del Terzo settore (CTS).
A decorrere dall’esercizio successivo all’autorizzazione della Comunità europea e comunque non prima dell’effettiva operatività del Registro unico, vengono, tuttavia, abrogate le disposizioni normative relative agli attuali Registri delle:
- OdV (organizzazioni di volontariato) e
- APS (associazioni di promozione sociale).
Gli attuali Registri delle organizzazioni di volontariato (OdV) e (APS) confluiranno nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. Inoltre, con l’abrogazione della normativa ONLUS, viene implicitamente a mancare il Registro delle ONLUS.
OdV, APS e ONLUS sono di fatto le uniche tipologie di enti che, finché non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), possono considerarsi “del Terzo settore”.
Il Decreto “Cura Italia”
L’art. 35 del Decreto “Cura Italia” interviene con disposizioni volte a facilitare l’attività degli enti del Terzo Settore in particolare per ovviare a che l’adozione delle misure di contenimento e distanziamento adottate dal Governo per l’emergenza sanitaria possa impedire l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee. Le nuove disposizioni agiscono su due livelli.
Per un verso, sono state prorogate le scadenze, previste nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina dell’impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l’adeguamento con forme semplificate di tenuta dell’assemblea degli statuti degli enti; per altro verso, è disposta la possibilità di differire l’approvazione dei bilanci di ONLUS, OdV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine cada durante il periodo emergenziale.
Il comma 1 dell’art. 35 prevede la proroga al 31 ottobre 2020, del termine fissato, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, per gli adeguamenti con modalità agevolate degli statuti alle previsioni contenute nel Codice stesso di ONLUS, AdV e APS.
Il comma 2 dell’art. 35, inoltre, stabilisce che l’analogo termine di adeguamento degli statuti con modalità agevolate delle imprese sociali alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 è prorogato al 31 ottobre 2020.
Il comma 3 dell’art. 35, infine, stabilisce la proroga, sempre al 31 ottobre 2020, del termine fissato per l’approvazione dei bilanci delle ONLUS, delle OdV e delle APS già iscritte nei registri, attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020). La medesima disposizione chiarisce che tali enti possano procedere all’approvazione dei bilanci entro tale termine in deroga alle previsioni di legge, regolamento o di statuto.
Diverse modalità e maggioranze
Per quanto concerne le modifiche statutarie interessate dal nuovo termine, la nuova scadenza del 31 ottobre 2020 riguarda solo le modifiche che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del CTS e dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, tale regime “alleggerito”, infatti, è attivabile limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie:
- per gli adeguamenti alle disposizioni del CTS o del D.Lgs. n. 112/2017 aventi carattere inderogabile (norme inderogabili);
- per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Tali norme, come spiegato anche dal Ministero del lavoro nella circolare 27 dicembre 2018, n. 20, sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”.
Secondo quanto indicato nella circolare 31 maggio 2019, n. 13, la potestà modificativa dello statuto secondo il regime “alleggerito” è destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine legislativamente fissato (ora stabilito, a seguito dalla legge di conversione del Decreto “Crescita”, al 30 giugno 2020).
Ne consegue che, come specificato nella circolare, un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non preclude la possibilità di apportare, entro il 31 ottobre 2020, ulteriori modificheallo statuto secondo il regime” alleggerito”, purché nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.
Se l’adeguamento concerne invece modifiche statuarie di natura facoltativa, sarà sempre necessaria (sia prima, che dopo il 31 ottobre 2020) una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente, che decide di avvalersi di facoltà od opzioni riservategli dal legislatore della riforma.
Tali norme, come precisato nella circolare n. 20 del 2018, sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono …” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono …”.
Secondo tale circolare, le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo al codice del Terzo settore, subordinandone l’efficacia – ai sensi dell’art. 104, comma 2, del codice stesso – a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.
Soggetti interessati
OdV, APS e ONLUS
Per quanto riguarda i soggetti interessati dal comma 4-bis dell’art. 43, un primo gruppo comprende le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS esistenti ante–riforma, ossia prima del 3 agosto 2017.
Per tali soggetti, la disposizione contiene una vera e propria proroga, facendo slittare dal 3 agosto 2019 al 31 ottobre 2020il termine per adeguare gli statuti alla nuova disciplina con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
Riprendendo quanto specificato dal Ministero nell’ambito della circolare n. 20 del 2018, per gli enti in possesso di personalità giuridica, le modifiche statutarie devono avere la forma dell’atto pubblico notarileed essere approvate dall’autorità pubblica e, come precisato inizialmente nella circolare 31 maggio 2019, n. 13, la scadenza del 30 giugno 2020, poi slittata al 31 ottobre 2020 in virtù del Decreto “Cura Italia”, deve essere riferita alla data entro la quale l’organo statutariamente competente deve adottare la delibera di modificadello statuto e non a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (la prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la regione o provincia autonoma interessata).
Il regime alleggerito è previsto solo per le OdV, le APS e le ONLUS già provviste della qualifica derivante dall’iscrizione ai relativi Registri.
Come puntualizzato infatti dalla circolare n. 13 del 2019, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017, ma non ancora iscritti ai relativi Registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al CTS, dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell’assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi), senza beneficiare dei quorum propri dell’assemblea ordinaria.
Gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, come evidenziato dal Ministero del lavoro, nella circolare n. 20 del 2018, erano e sono tenuti a conformarsi ab origine, cioè dal momento della loro costituzione, alla nuova disciplina, almeno in quella parte immediatamente applicabile, così come già chiarito dalla precedente nota direttoriale 29 dicembre 2017, n. 12604.
Nel caso in cui un ente, costituitosi dopo il 3 agosto 2017, rilevi l’esistenza di difformità rispetto alle norme del CTS (ad esempio, atto costitutivo sottoscritto da meno di 7 soci, assenza nella denominazione dell’acronimo ETS, ecc.), dovrà provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.
Come precisato nella nota direttoriale 28 maggio 2019, n. 4995, se una OdV o APS si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per potere richiedere l’iscrizione al Registro unico come OdV o APS, è sufficiente una delibera assembleare, approvata da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa (rispettivamente, agli artt. 32, comma 1, o 35, comma 1, del CTS).
Bande musicali
Una seconda categoria di soggetti interessati dalla disposizione sono le bande musicali, enti non contemplati dall’art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore fra i possibili fruitori del meccanismo di adeguamento semplificato.
Si tratta quindi di una new entry: per effetto del comma 4-bis dell’art. 43, fino al 30 giugno 2020, termine prorogato 31 ottobre 2020 in virtù del Decreto “Cura Italia”, le bande musicali potranno adeguare i loro statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (in luogo di quelle previste per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria), al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Imprese sociali
Il comma 4-bis dell’art. 43 si rivolge alle imprese sociali costituite prima del 20 luglio 2017, per le quali si ha una vera e propria riapertura dei termini per conformarsi alla nuova disciplina con forme e modalità “agevolate”: ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, infatti, il termine per sfruttare tale regime alleggerito è scaduto il 20 gennaio 2019.
Tuttavia, come precisato dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare 2 gennaio 2019, n. 3711/C, anche se gli adeguamenti statutari possono realizzarsi (fino al 30 giugno 2020, termine prorogato al 31 ottobre 2020 in virtù del Decreto “Cura Italia”) con modalità “semplificate”, per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina è comunque obbligatorio l’intervento del notaio.
Come espressamente indicato nella suddetta circolare, non sussiste invece nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi. Ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017, infatti, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e alle stesse si applicano le nuove disposizioni nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (come modificato ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, che amplia lo spettro delle attività esercitabili).
Trattamento fiscale dell’ETS iscritto al RUNTS
Da un punto di vista fiscale, è necessario distinguere:
- ente del Terzo settore commerciale;
- ente del Terzo settore non commerciale.
Un ente del Terzo settore, per potersi qualificare come ente non commerciale, deve svolgere in via prevalente una o più attività di interesse generale previste dalla riforma. Può svolgere attività commerciale a latere, ma questa attività deve risultare non prevalente.
Se l’ente si qualifica come non commerciale (sono escluse quindi le imprese sociali), la sua attività commerciale sarà tassata come segue:
- fino a 130.000 euro di ricavi: coefficiente di redditività pari al 7 per cento;
- da 130.001 a 300.000 euro di ricavi: coefficiente di redditività pari al 10 per cento;
- oltre 300.001 euro di ricavi: coefficiente di redditività pari al 17 per cento.
Associazione iscritta nel Registro unico
Un’associazione culturale, che svolge anche attività commerciale (dotandosi di partita IVA), matura un fatturato annuo pari a 200.000 euro.
Se è iscritta nel RUNTS, pagherà imposte su 14.000 euro, e cioè IRES pari a 3.360 euro. Dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti per gli enti del Terzo settore, dovrà depositare annualmente il rendiconto, ma avrà un trattamento fiscale di indubbio vantaggio. Tale regime fiscale agevolato non prevede limiti dimensionali: un’associazione ETS potrebbe anche avere un fatturato di milioni di euro, pur continuando a beneficiare del coefficiente di redditività del 17 per cento.
Associazione non iscritta nel Registro unico
Un’associazione non iscritta sarà soggetta all’applicazione del regime forfetario ex art. 145 del TUIR (unico regime agevolato disponibile, atteso che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, sarà abrogata per le associazioni diverse dalle ASD e quindi calcolerà le imposte così:
– fino a 15.494 euro: coefficiente di redditività pari al 15 per cento;
– fino a 400.000 euro: coefficiente di redditività pari al 25 per cento.
Su un fatturato di 200.000 euro, quindi, questa associazione non ente del Terzo settore pagherà imposte per 11.256 euro e non potrà superare il limite di 400.000 euro di fatturato, se vuole beneficiare del regime forfetario ex art. 145 del TUIR. In sostanza, il codice introduce due distinti regimi forfetari di determinazione del reddito degli ETS.
Essi sono subordinati all’autorizzazione della Commissione UE.
Natura non commerciale dell’attività
L’art. 79, comma 2 , del D.Lgs. n. 117/2017, prevede che le attività di interesse generale (incluse quelle accreditate, contrattualizzate/convenzionate con le P.A.) sono considerate non commerciali, laddove svolte:
- a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche di eventuali apporti economici (ma senza considerare eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento – ad esempio, ticket sanitari).
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 79 (introdotto dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) ha esteso la non commercialità, laddove:
- i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
Enti con personalità giuridica: tempistica adempimenti
Per gli enti dotati di personalità giuridica, si chiede se la scadenza del termine del 31 ottobre 2020 si riferisce:
- alla data entro cui l’organo competente dell’ente adotti la delibera di modifica dello statuto, oppure
- a quella entro cui deve intervenire il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta (prefettura/regione/provincia autonoma).
Il Ministero, a seguito del richiamo del disposto dell’art. 2, del D.P.R. n. 361/2000, che disciplina le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo, ritiene che la scadenza individuata dalla legge sia da riferirsi alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS delibera la modifica statutaria di adeguamento alle disposizioni del codice.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art.43, comma 4-bis;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 101;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 17;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circolare 31 maggio 2019, n. 13;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circolare 27 dicembre 2018, n. 20.